COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 06/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO&nb

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°42 del 06/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO  PROVINCIALE JUNIORES

  RECLAMO PROPOSTO DA POL.SOGLIANESE

avverso squalifica al 31.12.2010 calc.COMANDINI FEDERICO

delibera del G.S. del C.P. di  Forlì  contenuta nel C.U.n. 39 del 9.4.2009

gara  RUBICONE MONTIANESE – SOGLIANESE del 4.4.2009

La POL.SOGLIANESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “nel finale di partita, il calc.COMANDINI, entrava in scivolata, forse commettendo fallo, nei confronti di un giocatore avversario e, pensando si trattasse di normale fallo laterale, essendo la palla uscita, si apprestava a raccogliere la sfera per eseguire la rimessa. A questo punto l’avversario prendeva COMANDINI per il collo spingendolo verso terra una prima volta e, al suo tentare di rialzarsi, lo spingeva una seconda volta a terra, afferrandolo per i capelli. COMANDINI, rialzatosi, spingeva contro la rete laterale l’avversario e i due iniziavano così una colluttazione durata pochi secondi”. Intervenivano alcuni giocatori delle due squadre per cercare di riportare le cose alla normalità, nonostante il giocatore avversario tentasse ancora di colpire COMANDINI con un calcio. “Interveniva il direttore di gara, colpevolmente rimasto lontano durante l’accaduto, che cacciava COMANDINI dal campo verbalmente, senza neppure mostrare il cartellino rosso”. Chiede la riforma del giudizio di I° grado.

La Commissione,

- premesso che non è stato possibile sentire di persona l’arbitro perché, nonostante tre ripetute convocazioni, non si è presentato per fornire i chiarimenti richiesti;

-  visti gli atti ufficiali;

-  preso atto che dal referto di gara si rileva che il calc.COMANDINI, commesso un grave intervento su un giocatore avversario che reagiva con un spinta, colpiva questi con una serie di pugni, facendolo cadere a terra e colpendolo anche con un calcio;

-  ritenuto che il deplorevole comportamento messo in atto dal calc.COMANDINI, possa, tuttavia, essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta tenuta,

d e l i b e r a

- di ridurre al 31.12.2009 la squalifica del calc.COMANDINI FEDERICO.

Nulla dispone per la tassa, non versata.

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