COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 06/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°42 del 06/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – Camp. Prov.Giovanissimi

  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D.MONTERENZIO

avverso squalifica per 3 giornate calc.BELTRANDI MATTIA, BRUNO MATTEO e PALMUCCI MATTIA,  al 24.5.2009 all.FANTI SIMONE e inibizione al 24.5.2009 ass.BRUNO ANTONINO

delibera del G.S. del C.P. di  Bologna  contenuta nel C.U.n. 41 del 23.4.2009

gara  OSTERIA GRANDE - MONTERENZIO del 18.4.2009

L’A.S.D.MONTERENZIO ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati, facendo presente che : 1) circa i calc.BALTRANDI, BRUNO e PALMUCCI “riteniamo di poter escludere l’offesa grave e ripetuta in quanto non confacente con la personalità dei ragazzi”; 2) l’all.FANTI “mai ha dato pugni alla panchina e tantomeno alla posta dello spogliatoio del direttore di gara; 3) circa  l’ass.BRUNO ANTONINO “siamo a segnalare essere sprovvisto di ombrello e, quindi, non può aver minacciato con lo stesso il direttore di gara”. Chiede una congrua riduzione delle sanzioni.

La Commissione,

-  visti gli atti ufficiali;

-  considerato che dalla dettagliata esposizione del referto di gara si rileva che : 1) i calc.BELTRANDI, BRUNO e PALMUCCI, quasi contemporaneamente, rivolgevano all’arbitro frasi offensive, scurrili ed anche minacciose (il calc.PALMUCCI), venendo conseguentemente espulsi; 2) l’all.FANTI , allontanato per proteste e per aver tirato pugni contro la panchina, a fine gara rivolgeva minacce all’arbitro e batteva con pugni la porta dello spogliatoio di questi; 3) l’ass.BRUNO, entrato sul terreno di gioco minacciava l’arbitro con un ombrello, venendo conseguentemente allontanato, e,  a fine gara reiterava verbalmente minacce all’arbitro;

-   considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,

d e l i b e r a

di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.

Dispone per l’addebito della tassa, non versata.

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