COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 17/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO&nb

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°48 del 17/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO  PROVINCIALE JUNIORES

190  RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PALANZANO VALCEDRA

avverso squalifica per 5 giornate calc. PIEDEPALUMBO FERDINANDO e per 6 giornate calc. SANTURRO YARI

delibera del G.S. del C.P. di Parma  contenuta nel C.U.n. 47 del 4.6.2009

gara  JUVENTUS CLUB – PALANZANO VALCEDRA del 30.5.2009

L’A.S.D. PALANZANO VALCEDRA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) il calc. PIEDEPALUMBO ha dichiarato che a fine gara, nel salutare l’arbitro, ha espresso nei confronti del direttore di gara “una protesta verbale, pacifica e ironica, senza proferire in alcun modo espressioni offensive e minacciose e senza venire a contatto con il direttore, spintonandolo verso gli spogliatoi”; 2) il calc. SANTURRO ha dichiarato che, a fine gara, entrato sul terreno di gioco “e seppure in modo troppo energico e poco rispettoso, protestava verbalmente con il direttore di gara, senza proferire assolutamente espressioni minacciose o offensive e senza venire a contatto con tale direttore, spintonandolo verso gli spogliatoi”. Chiede una riduzione delle sanzioni.

La Commissione,

- premesso che l’A.S.D. PALANZANO VALCEDRA, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata a mezzo fax, non si è presentata all’odierno dibattimento;

  - visti gli atti ufficiali;

- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario,  ha ribadito che, a fine gara: 1) il calc.SANTURRO, già espulso nel corso del secondo tempo, rientrato sul terreno di gioco, gli rivolgeva frasi offensive e minacciose,  spingendolo con le mani alle spalle, per circa due metri, verso l’ingresso degli spogliatoi; 2) il calc.PIEDEPALUMBO gli rivolgeva frasi offensive e minacciose,  spingendolo con le mani alle spalle per circa due metri, verso l’ingresso degli spogliatoi;

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc.PIEDEPALUMBO FERDINANDO e per 6 giornate del calc. SANTURRO YARI.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

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