COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 140 del 12 Maggio 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 140 del 12 Maggio 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 140 della società POL. SAN FILI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 122 del 02.04.2009 (Ammenda di € 300,00, squalifica calciatore GALLO Francesco per SEI gare, squalifica calciatore

PERROTTA Mario Francesco fino al 30.06.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il direttore di gara a chiarimenti;

RILEVA

- in via preliminare che, ai sensi dell’art.35 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto,

non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione di fatti effettuata dalla reclamante, sostanzialmente differente da quella

operata dall’arbitro

- che dal rapporto dell’arbitro della gara Pol.San Fili – A.S.D. Aprigliano Calcio del 28.03.2009, il cui contenuto è stato integralmente

confermato dal direttore di gara nel corso dell’odierna seduta, risulta quanto segue:

- il calciatore Gallo Francesco della Pol. San Fili, nel corso della gara teneva un comportamento ingiurioso e minaccioso nei

confronti del direttore di gara, venendo, pertanto, espulso; il suddetto calciatore, a fine gara reiterava il suddetto comportamento ai

danni dell’arbitro;

- al termine dell’incontro, il direttore di gara veniva circondato da calciatori e dirigenti della società reclamante (non

identificati dall’arbitro), che gli proferivano insulti e minacce. A tal proposito, il Commissario di campo nel proprio rapporto precisa

che “l’intervento di alcuni giocatori ospiti e dei Carabinieri ha evitato il peggio”;

- l’arbitro, mentre si accingeva ad abbandonare l’impianto sportivo, riceveva offese e minacce da parte dei sostenitori della

medesima società;

- il calciatore Perrotta Mario Francesco della Pol. San Fili, a fine gara, colpiva il direttore di gara con un violento pugno in

testa, senza provocargli conseguenze lesive.

Alla luce dei fatti narrati, è da ritenersi congrua l’ammenda inflitta alla società reclamante dal Giudice di primo grado a titolo di

responsabilità oggettiva, mentre appare conforme a giustizia operare una riduzione sia della squalifica irrogata a Gallo Francesco

che di quella inflitta a Perrotta Mario Francesco;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera di:

- ridurre la squalifica al calciatore Gallo Francesco a CINQUE giornate effettive;

- ridurre la squalifica al calciatore PERRATTA Mario Francesco fino al 31 MARZO 2010;

- confermare nel resto.

Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

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