COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 140 del 12 Maggio 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 140 del 12 Maggio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 146 della società A.S.D. SAN VITO CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 67 del 6.5.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – San Vito Calcio – Nuova Valle del 3.5.2009 – con il
punteggio di 0 – 3, squalifica calciatori PARAFATI Gregorio, PARAFATI Riccardo e TETI Giuseppe per DUE gare, squalifica
calciatori AQUILOTTI Gianluca, PAPASODARO Massimo e RIGILLO Mario per TRE gare, squalifica assistente di parte
MONTISANO Vito fino al 30.06.2011).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante nonché il direttore di gara a chiarimenti;
RILEVA
L’arbitro della gara, sentito a chiarimento nel corso dell’odierna seduta, ha confermato di essere stato spintonato e minacciato dai
calciatori della società San Vito Calcio nonché di essere stato colpito, da parte dell’assistente arbitrale Sig. Montisano della società
San Vito Calcio, con l’asta della bandierina;
Le affermazioni del direttore di gara costituiscono fonte privilegiata alla quale questa commissione deve riferirsi nella decisione del
ricorso;
Le circostanze riferite dal direttore di gara supportano la sua decisione di continuare la gara pro-forma al fine di evitare possibili ed
ulteriori incidenti in campo e sugli spalti;
La decisione del Giudice Sportivo deve essere confermata sia per quanto attiene il risultato della gara sia per quanto attiene le
squalifiche irrogate che devono ritenersi congrue ed adeguate;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.