COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 del 28/05/2009 Decisione della Commissione

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 108 del 28/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO REAL CORBARA – GARA REAL CORBARA / LA BOMBONERA DEL 28.02.2009 – 2^ CAT.

La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato

rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza

dell’atto d’impugnazione. Invero, dalle dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione, è emerso che il

calciatore n. 18 della società reclamante, Severo Giovanni, ha colpito per la seconda volta il direttore di

gara quando lo stesso aveva già sospeso la gara a seguito dei colpi precedentemente ricevuti durante il

percorso verso lo spogliatoio. Nella ricostruzione dei fatti, l’arbitro ha confermato la motivazione per la quale

ha ritenuto di sospendere la gara, ribadendo il rischio della propria incolumità. Verificato, quindi,

dall’istruttoria che non sono emersi elementi significativi per una diversa valutazione dei fatti, questa C.D.T.

ritiene di confermare il giudizio del Giudice di Primo grado. Per effetto di tale decisione, deve rigettarsi la

richiesta di ripetizione della gara. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società

Real Corbara.

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