COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 del 28/05/2009 Decisione della Commissione

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 108 del 28/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO ALIBERTI ELIA – GARA NAPOLI 2005 PENTA / VIS SIANO SOCCER DEL 10.05.09 – 2^ CAT.

La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto. Invero, da un’attenta

lettura del referto arbitrale, si evince che lo stesso direttore di gara pone in evidenza che il gesto compiuto

dal reclamante, nei suoi confronti, non gli ha provocato alcun dolore fisico, per cui questa C.D.T. ritiene

opportuno, per motivi di equità, commisurare la sanzione, rispetto a quella inflitta in prime cure, secondo

l’effettiva gravità del gesto compiuto dal calciatore Aliberti Elia. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Aliberti Elia, di ridurre la squalifica, a carico

del sig. Aliberti Elia, fino a tutto il 31.12.2009; dispone la restituzione della tassa reclamo, versata

nella misura ridotta, stabilita per i tesserati, di euro 65,00.

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