COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 05/06/2009 Decisione della Commissione

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 05/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO POL. VITULANO 1977 – GARA MOLINARA / POL. VITULANO 1977 DEL 2.11.2008 – 2^

CAT.

La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, con il quale la reclamante ha impugnato la delibera del G.S.T.

pubblicata sul C.U. n. 70 del 12.02.2009, ne rileva l’infondatezza. Invero, dall’istruttoria espletata, nonché

dalla certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania è emerso quanto segue: sul C.U. n. 10 del

31.07.2006, alla pag. 130, al n. 65, è stato pubblicato lo svincolo, per decadenza del vincolo dalla società

Forza e Coraggio, sulla base dell’art. 32 bis N.O.I.F., relativo al calciatore Ciarla Enzo, nato il 5.05.1981. La

decadenza in argomento, come dalla circolare esplicativa (ma anche, per il vero, a prescindere da essa,

sotto il profilo giuridico-sportivo), deve necessariamente essere interpretata (come costantemente ed

univocamente è stato ed è) nel senso che non debba essere riproposta, per gli anni sportivi successivi, la

richiesta di svincolo per decadenza del tesseramento e che non debba essere ripubblicato lo svincolo del

calciatore, il quale deve intendersi automaticamente ripetuto, di anno in anno, dal 1° luglio della ri spettiva

stagione sportiva. Resta fermo – all’inverso, a conferma dell’assunto innanzi specificato – l’obbligo del

preventivo tesseramento del calciatore, di anno in anno, ai fini del suo regolare utilizzo in gara. Per una

mera defaillance del sistema informatico AS400 dell’Ufficio Centrale di Tesseramento della F.I.G.C., il

calciatore innanzi nominato non era stato svincolato automaticamente (come sarebbe stato imposto dalla

relativa normativa), al termine della stagione sportiva successiva, 2007/2008, nel corso della quale si era

tesserato a favore della società Ponte, dal 13.11.2007. Egli, conseguenzialmente, era risultato tesserato a

favore della società Ponte anche dopo il 1° luglio 2008, laddove, viceversa, si era regolarmente tesserato, a

favore della società Molinara, con decorrenza dal 30.10.2008 (essendo nel frattempo, per l’appunto dal 1°

luglio 2008, libero dal vincolo di tesseramento, nel rispetto del richiamato art. 32 bis N.O.I.F.). Deve, quindi,

confermarsi la decisione del primo Giudice, che aveva giudicato regolare la posizione di tesseramento del

calciatore in parola a favore della società Molinara, con decorrenza dalla citata data del 30.10.2008,

antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo, confermando la delibera del Giudice Sportivo Territoriale; dispone

addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Pol. Vitulano 1977.

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