COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 dell’11 giugno 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 112 dell’11 giugno 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO POL. VITULANO 1977 – GARA MOLINARA / POL. VITULANO 1977 DEL 2.11.2008 – 2^
CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, con il quale la reclamante ha impugnato la delibera del G.S.T.
pubblicata sul C.U. n. 70 del 12.02.2009, ne rileva l’infondatezza. Invero, dall’istruttoria espletata, nonché
dalla certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania è emerso quanto segue: sul C.U. n. 10 del
31.07.2006, alla pag. 130, al n. 65, è stato pubblicato lo svincolo, per decadenza del vincolo dalla società
Forza e Coraggio, sulla base dell’art. 32 bis N.O.I.F., relativo al calciatore Ciarla Enzo, nato il 5.05.1981. La
decadenza in argomento, come dalla circolare esplicativa (ma anche, per il vero, a prescindere da essa,
sotto il profilo giuridico-sportivo), deve necessariamente essere interpretata (come costantemente ed
univocamente è stato ed è) nel senso che non debba essere riproposta, per gli anni sportivi successivi, la
richiesta di svincolo per decadenza del tesseramento e che non debba essere ripubblicato lo svincolo del
calciatore, il quale deve intendersi automaticamente ripetuto, di anno in anno, dal 1° luglio della ri spettiva
stagione sportiva. Resta fermo – all’inverso, a conferma dell’assunto innanzi specificato – l’obbligo del
preventivo tesseramento del calciatore, di anno in anno, ai fini del suo regolare utilizzo in gara. Per una
mera defaillance del sistema informatico AS400 dell’Ufficio Centrale di Tesseramento della F.I.G.C., il
calciatore innanzi nominato non era stato svincolato automaticamente (come sarebbe stato imposto dalla
relativa normativa), al termine della stagione sportiva successiva, 2007/2008, nel corso della quale si era
tesserato a favore della società Ponte, dal 13.11.2007. Egli, conseguenzialmente, era risultato tesserato a
favore della società Ponte anche dopo il 1° luglio 2008, laddove, viceversa, si era regolarmente tesserato, a
favore della società Molinara, con decorrenza dal 30.10.2008 (essendo nel frattempo, per l’appunto dal 1°
luglio 2008, libero dal vincolo di tesseramento, nel rispetto del richiamato art. 32 bis N.O.I.F.). Deve, quindi,
confermarsi la decisione del primo Giudice, che aveva giudicato regolare la posizione di tesseramento del
calciatore in parola a favore della società Molinara, con decorrenza dalla citata data del 30.10.2008,
antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, confermando la delibera del Giudice Sportivo Territoriale; dispone
addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Pol. Vitulano 1977.