COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 dell’11 giugno 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 112 dell’11 giugno 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO REAL CASALE – GARA REAL PIEDIMONTE / REAL CASALE DEL 29.03.2009 – 2^ CAT.

La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società, preso preliminarmente atto che, nella sua

riunione dell’11.05.2009, questa medesima C.D.T. aveva disposto lo stralcio relativo all’impugnazione delle

sanzioni a carico dei calciatori Ferraiolo Francesco Saverio, Iaunese Ubaldo e Martino Domenico, rinviando

alla riunione del 25.05.2009, previa convocazione ed audizione dell’arbitro, ogni decisione in ordine alle

richieste di riduzione dell’inibizione a carico del dirigente sig. Ferraro Angelo, e della squalifica

dell’allenatore, sig. D’Adamo Vincenzo, nonché dell’assistente di parte, sig. Corvino Antonio. In ragione

della sua assenza alla convocazione del 25.05.2009, l’arbitro è stato riconvocato per la riunione odierna,

alla quale si è presentato. Nella sua audizione, il direttore di gara ha confermato integralmente quanto

esposto nel rapporto ufficiale di gara, smentendo l’assunto della reclamante. Questa C.D.T., nel rispetto del

principio, costantemente osservato dalla giurisprudenza sportiva, secondo il quale il rapporto ufficiale

dell’arbitro (ovviamente, in una con gli eventuali atti suppletivi e le eventuali dichiarazioni) configura fonte

privilegiata di prova, non può accedere alle richieste formalizzate dalla società reclamante. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo della società Real Casale; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

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