COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 18/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 121 del 18/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

5.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO SCANZANO AVVERSO SANZIONI INFLITTE DAL G.S. AI CALCIATORI IMPERIO SALVATORE, PALERMO DAVIDE, CARO GIUSEPPE ED AL DIRIGENTE AGATA GIUSEPPE, COME RIPORTATE SUL CU N. 114 DEL 20.05.2009

Letto il reclamo ritualmente presentato dalla società ATLETICO SCANZANO avverso le squalifiche dei calciatori IMPERIO SALVATORE ( fino al 30.06.2011), PALERMO DAVIDE (fino al 28.02.2010)  e DE CARO GIUSEPPE (6 gare), nonché l’inibizione del dirigente AGATA NICOLA (fino al 16.06.2009), come riportate nel CU n. 114 del 20.05.2009;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta, nonché il D.G. nella odierna seduta ;

Premesso che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 45, n.3, del CGS non sono impugnabili in alcuna sede le inibizioni dei dirigenti sino ad un mese;

Considerato che, con riferimento alla condotta posta in essere dai calciatori IMPERIO SALVATORE e DE CARO GIUSEPPE, le argomentazioni difensive dalla società reclamante non trovano riscontro alcuno sia negli atti ufficiali che nella disposta audizione del D.G. da cui emerge, al contrario, che il giocatore DE CARO Giuseppe manteneva nei confronti dell’arbitro un comportamento gravemente ingiurioso ed irriguardoso, mentre il calciatore IMPERIO Salvatore un comportamento violento e gravemente offensivo ai danni dello stesso D.G., spintonandolo e colpendolo con un calcio al polpaccio oltre ad attingerlo con sputi;

Rilevato, in relazione alla condotta del calciatore PALERMO Davide che lo stesso colpiva il D.G. alla caviglia, senza, peraltro, provocargli alcuna conseguenza;

P.Q.M.

·  rigetta il proposto reclamo, confermando sia la squalifica del calciatore IMPERIO SALVATORE fino al 30.06.2011, sia quella del giocatore DE CARO GIUSEPPE per 6 gare, come deliberato dal G.S.;

·  dichiara inammissibile il ricorso relativamente all’inibizione del signor AGATA GIUSEPPE, per i motivi in precedenza riportati

·  accoglie parzialmente il ricorso relativamente alla squalifica inflitta al calciatore PALERMO DAVIDE, riducendo la stessa fino al 31.12.2009;

·  dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata

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