COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 18/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.1 DEF

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 121 del 18/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

5.1 DEFERIMENTO SOCIETA’ ASD AZZURRA TRICARICO E DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SIG. TRANASO GIACOMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 32 COMMA I DEL REGOLAMENTO LND COME INTEGRATO DALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 2.A/4/f DEL C.U. N.1 DELL’01/07/2008 DELLA LND (prot.72/08-09 registro C.D.T.).

Con comunicazione inviata in data 02/05/2009 prot. n.685pf08-09/NM/REG il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale di Basilicata il Sig. Tranaso Giacomo, Presidente della Società ASD AZZURRA TRICARICO per rispondere delle violazioni di cui agli art. 1 del C.G.S. in relazione all’art.32 del regolamento della LND così come integrato dalle disposizioni di cui al punto 2.A/4/f del C.U. n. 1 del 01/07/2007 della LND e la Società ASD AZZURRA TRICARICO per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma I del CGS, per aver contravvenuto  ai principi di lealtà, correttezza e probità, così come descritto nella parte motiva, avendo disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al campionato Regionale o Provinciale “Juniores - Under 18” 2008/2009 organizzato dal competente Comitato.

Notificato rituale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, nei modi, forme e termini di cui al C.G.S., nella seduta del 12/06/2009 la società ASD AZZURRA TRICARICO non era presente, senza addurre nessun legittimo impedimento nè provvedeva ad inviare nei termini di rito memorie difensive. Inoltre, era presente alla suddetta seduta, in rappresentanza della Procura Federale, il Sost. Proc. Federale Avv. Nicola Monaco.

Ascoltata la relazione in merito ai fatti contestati e, terminata la discussione, il rappresentante della Procura Federale, ritenuti provati gli addebiti contestati alle parti, formulava le seguenti richieste:

·  per la società ASD AZZURRA TRICARICO € 5000,00 di ammenda;

·  per il Presidente della società ASS AZZURRA TRICARICO, Sig. Tranaso Giacomo, la inibizione di mesi tre.

Considerato che il C.U. n.1 del 01/07/2007 della LND, nel dettare le norme di carattere generale relative ai campionati  regionali, informava le società partecipanti al campionato di Eccellenza l’obbligo di partecipare con una propria squadra al campionato Juniores - Under 18” e, che l’inosservanza di detto obbligo, comporta una sanzione pecuniaria € 5000,00.

Preso atto che dalla documentazione in atti la società ASD AZZURRA TRICARICO non si è iscritta a nessuno dei suindicati campionati, violando pertanto le disposizioni di cui al C.U. n.1 del 01/07/2008 della LND e più in generale alle previsioni di cui all’art. 1 C.G.S. e 32 comma I del regolamento della LND e, che di tale inadempienza ne rispondono direttamente i presidenti in qualità di legali rappresentanti delle società e le stesse società ex art. 4 comma I C.G.S per le violazioni ascritte al proprio presidente.

P.Q.M.

in accoglimento del proposto deferimento:

infligge alla società ASD AZZURRA TRICARICO l’ammenda di €.5000,00 (cinquemila) e l’inibizione di mesi 3 (TRE) per il presidente della società ASD AZZURRA TRICARICO, Sig. Tranaso Giacomo.

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