COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 06/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale D

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°42 del 06/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTI

 

  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE

a carico ASCARI GIORGIO, Presidente della società A.S.D.Modenese Calcio e l’A.S.D. MODENESE CALCIO-camp. II^ categoria

  Con nota 26.3.2009 prot. n. 5775/442, il Vice Procuratore Federale,

  - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,

  - ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano :

-  il sig.ASCARI GIORGIO, Presidente della società A.S.D. MODENESE CALCIO,  della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in riferimento agli artt. 38, comma 1, e 40, comma 2, delle N.O.I.F., in riferimento agli artt. 34, comma 2,  35, comma 1,e 38, commi 1 e 2  del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito al sig.Savarino Christian di svolgere attività di allenatore, pur non avendone titolo, perché in costanza di tesseramento, quale calciatore, con altra società, e per avere riferito al collaboratore della Procura  fatti e circostanze risultate non vere relativamente al tesseramento del sig. Savarino Christian, fatto formalmente smentito dall’Ufficio Tesseramenti del C.R.E.R. con apposita dichiarazione;

-  la società A.S.D. MODENESE CALCIO,  a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma  1  , del C.G.S.,  per la condotta ascrivibile al proprio Presidente.

Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, dr.VINCENZO POSTIGLIONE,  informa di essersi accordato, ex art. 23 del C.G.S.,  con  il sig.ASCARI GIORGIO e l’A.S.D. MODENESE CALCIO per l’applicazione di una sanzione ridotta,  che indica nella inibizione per 2 mesi e mezzo (anziché  4 mesi come sanzione base) per il sig.ASCARI GIORGIO e l’ammenda di € 266 (anziché € 400 come  sanzione base) per l’A.S.D. MODENESE CALCIO. 

La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  valutato che il comportamento messo in atto dal sig.ASCARI GIORGIO integri le violazioni, come sopra ascrittegli, con conseguente responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S. per l’A.S.D. MODENESE CALCIO;

-  visti gli artt.  18, 19 e  23 del C.G.S.;

-  ritenute corrette le qualificazioni dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per il sig.ASCARI e l’A.S.D. MODENESE CALCIO;

-   con ordinanza per i predetti non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S.;

d e l i b e r a

  - di infliggere al sig. ASCARI GIORGIOla inibizione per 2 mesi e mezzo ed all’A.S.D. MODENESE CALCIO l’ammenda di € 266.

  Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.

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