COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 13/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 168 DEFERIMENTO DISPO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 13/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
168 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
a carico AMORETTI GIAN ELIA, dirigente U.S.D. Real Val Baganza, GUARESCHI CLAUDIO, Presidente U.S.D.
Real Val Baganza e U.S.D. REAL VAL BAGANZA – campionato di Promozione
Con nota 27.3.2009 prot. n. 5835/774, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il sig.AMORETTI GIAN ELIA, dirigente della società U.S.D. Real Val Baganza, della violazione dell’art. 1, comma 1, del
C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque
riferibili all’attività sportiva), dell’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dell’art. 38, comma 2, in relazione all’art. 37, punto C, del
Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto l’attività di allenatore privo di qualifica;
il sig.GUARESCHI CLAUDIO, Presidente della società U.S.D.Real Val Baganza, della violazione dell’art. 1, comma 1, del
C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque
riferibili all’attività sportiva), per aver consentito al sig.Amoretti Gian Elia di svolgere l’attività di allenatore, sebbe privo di qualifica;
- la società U.S.D. REAL VAL BAGANZA, della violazione dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. e art. 23 comma 1
delle N.O.I.F., per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed al proprio dirigente.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.
Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, informa di essersi accordato, ex art. 23
del C.G.S., con i sigg.AMORETTI, GUARESCHI e l’U.S.D. REAL VAL BAGANZA per l’applicazione di una sanzione ridotta, che
indica nella inibizione per 40 giorni (anziché 2 mesi come sanzione base) per i sigg.AMORETTI GIAN ELIA e GUARESCHI
CLAUDIO e l’ammenda di € 250 (anziché € 400 come sanzione base) per l’U.S.D. REAL VAL BAGANZA.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che i comportamentI messo in atto daI sigg.AMORETTI e GUARESCHI integrino le violazioni,
come sopra loro ascritte, con conseguente responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per l’U.S.D. REAL
VAL BAGANZA;
- visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.;
- ritenute corrette le qualificazioni dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per i sigg.AMORETTI e
GUARESCHI e l’U.S.D. REAL VAL BAGANZA;
- con ordinanza per i predetti non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S.;
d e l i b e r a
- di infliggere ai sigg. AMORETTI GIAN ELIA e GUARESCHI CLAUDIO la inibizione per 40 giorni ed
all’U.S.D. REAL VAL BAGANZA l’ammenda di € 250.