COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 13/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 169 DEFERIMEN
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 13/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
169 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
a carico PAGNOTTARO EMANUELE, già tesserato A.S.D. San Secondo Parmense, CALESTANI GIORGIO, già
dirigente A.S.D. San Secondo Parmense, PAVESI ERCOLE, già Presidente A.S.D. San Secondo Parmense,
BANDINI DAVIDE gia Vice Presidente e ora Presidente A.S.D. San Secondo Parmense e A.S.D. SAN SECONDO
PARMENSE – campionato di I^ categoria
Con nota 12.3.2009 prot. n. 5282/763, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32, comma 4, del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano :
- i sigg. PAGNOTTARO EMANUELE, CALESTANI GIORGIO e PAVESI ERCOLE, della violazione (in concorso fra
loro) di cui agli artt. 94 delle N.O.I.F. (accordi in contrasto con le norme), 39, comma 2, del Regolamento della L.N.D. (gli accordi e le
convenzioni) e 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva), per avere stipulato , con scrittura privata, il versamento di
una somma, a favore del sig.Pagnottaro Emanuele, per le prestazioni sportive di questo ultimo per il campionato di Promozione
2006/2007, e ciò in contrasto con la normativa vigente fra società e calciatori non professionisti e giovani dilettanti;
- il sig.BANDINI DAVIDE, Vice Presidente dell’A.S.D. San Secondo Parmense al tempo dei fatti in contestazione ed
attualmente Presidente della medesima società, per la violazione dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. attualmente in vigore e già vigente
all’epoca dei fatti, per la mancata comparizione, in qualità di Presidente dell’A.S.D. San Secondo Parmense, innanzi al collaboratore
della Procura Federale, nonostante formale invito a presentarsi per la data del 4 aprile 2008;
- la società A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, commi 2 e 4, del C.G.S.
vecchio testo (ora art. 4, commi 1 e 2, per responsabilità, sia diretta che oggettiva, in relazione alle condotte antiregolamentari
rispettivamente ascritte ai propri Presidenti pro tempore, ed ai propri tesserati pro tempore, sigg.Calestani Giorgio e Pagnottaro
Emanuele.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.
Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la sua
requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione di cui agli artt. 94 delle N.O.I.F. (accordi in contrasto con le norme), 39,
comma 2, del Regolamento della L.N.D. (gli accordi e le convenzioni) e 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva),
per i sigg.PAGNOTTARO, CALESTANI e PAVESI con la squalifica per anni 1 per il sig. PAGNOTTARO EMANUELE, con la inibizione
per anni 1 per il sig.CALESTANI GIORGIO e con la inibizione di anni 2 per il sig.PAVESI ERCOLE, la violazione dell’art. 1, comma 3,
del C.G.S. per il sig.BANDINI DAVIDE con la inibizione per anni 1, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva della società
A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE con la penalizzazione di 3 punti in classifica e l’ammenda di € 2.000.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che i comportamenti messi in atto dai sigg.PAGNOTTARO, CALESTANI, PAVESI e BANDINI integrino le
violazioni, come sopra, loro ascritte, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva della società A.S.D. SAN SECONDO
PARMENSE;
- visti gli artt. 18, 19 del C.G.S.;
d e l i b e r a
- di infliggere : al sig. PAGNOTTARO EMANUELE la squalifica sino al 31.1.2010, al sig.CALESTANI
GIORGIO la inibizione per mesi 9, al sig.PAVESI ERCOLE la inibizione per anni 1, al sig.BANDINI DAVIDE la inibizione per
mesi 6, all’A.S.D. SAN SECONDO PARMENSE la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva
2008/2009 e l’ammenda di € 1.000.