COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 20/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°44 del 20/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTI

173 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE

a carico RIVARA SAMUELE, tess. A.S.D.San Secondo Parmense, GANDOLFI ALESSANDRO,

Presidente A.S.D. Junior Football Club e A.S.D. JUNIOR FOOTBALL CLUB – Settore Giovanile e

Scolastico

Con nota 10.4.2009 prot. n. 6278/771, il Vice Procuratore Federale,

- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,

- ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano :

- il sig.RIVARA SAMUELE, della violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S.,

anche in relazione all’art.23, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2008/2009, di fatto,

assunto la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato allievi regionali dell’A.S.D. JUNIOR FOOTBALL

CLUB, in assenza di regolare e necessaria abilitazione;

- il sig.GANDOLFI ALESSANDRO della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in riferimento all’art.23,

comma 1, delle N.O.I.F. ed art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al sig.Rivara

Samuele di svolgere attività di allenatore pur non avendone titolo;

- la società sportiva A.S.D. JUNIOR FOOTBALL CLUB , a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4,

comma 1, del C.G.S., per la condotta ascrivibile al proprio Presidente.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, i sigg. RIVARA e GANDOLFI hanno fatto richiesta di audizione e sono

presenti all’odierno dibattimento.

Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.PAOLA D’ORSOGNA, informa di essersi accordato,

ex art. 23 del C.G.S., con i sigg.RIVARA e GANDOLFI e l’A.S.D. JUNIOR FOOTBALL CLUB per l’applicazione di

una sanzione ridotta, che indica nella squalifica per 2 mesi (anziché 3 mesi come sanzione base) per il sig.RIVARA

SAMUEL, con la inibizione per 80 giorni (anziché 4 mesi come sanzione base) per il sig.GANDOLFI ALESSANDRO e

l’ammenda di € 266 (anziché € 400 come sanzione base) per l’A.S.D. JUNIOR FOOTBALL CLUB.

La Commissione,

- letto il deferimento;

- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

- valutato che i comportamentI messi in atto daI sigg.RIVARA e GANDOLFI integrino le violazioni,

come sopra loro ascritte, con conseguente responsabilità diretta , ex art. 4, comma 1 , del C.G.S. per l’A.S.D. JUNIOR

FOOTBALL CLUB;

- visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.;

- ritenute corrette le qualificazioni dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per i

sigg.RIVARA e GANDOLFI e l’A.S.D. JUNIOR FOOTBALL CLUB;

- con ordinanza per i predetti non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S.;

d e l i b e r a

- di infliggere ai sigg. RIVARA SAMUELE la squalifica per mesi 2, GANDOLFI ALESSANDRO la

inibizione per giorni 80 ed all’A.S.D. JUNIOR FOOTBALL CLUB l’ammenda di € 266.

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