COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 20/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 174 DEFERIMENTO D

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°44 del 20/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

174 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE

a carico MONTANARI OSCAR, dirigente S.C.R. Riese, COLY MAMADOU, tess.S.C.R. Riese e S.C.R.

RIESE – campionato di II^ categoria

Con nota 1.4.2009 prot. n. 5957/459, il Vice Procuratore Federale,

- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,

- ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano :

- i sigg.MONTANARI OSCAR e COLY MAMADOU, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver

contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo il sig.Coly Mamadou offeso altro tesserato, nella

fattispecie un osservatore A.I.A. della sezione di Reggio Emilia, durante lo svolgimento del proprio operato in conformità

all’incarico ricevuto, e il sig.Montanari Oscar nel non aver quantomeno impedito tale condotta del calciatore, nonostante

la sua qualifica di Dirigente;

1361

- la società sportiva RIESE , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C,G,S,, per

la violazione addebitata ai propri tesserati.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.

Il rappresentante della Procura Federale, Avv.PAOLA D’ORSOGNA, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude

la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver contravvenuto

ai principi di lealtà, correttezza e probità,da parte dei sigg.MONTANARI e COLY con la squalifica per MESI 3 per il sig.

COLY MAMADOU, con l’ammonizione con diffida per il sig. MONTANARI OSCAR, con conseguente responsabilità

oggettiva della società S.C.R. RIESE con l’ammenda di € 1.000 con diffida.

La Commissione,

- letto il deferimento;

- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

- valutato che i comportamenti messi in atto dai sigg.COLY e MONTANARI integrino le violazioni, come

sopra, loro ascritte, con conseguente responsabilità oggettiva della società S.C.R. RIESE;

- visti gli artt. 18, 19 del C.G.S.;

d e l i b e r a

- di infliggere : al sig. COLY MAMADOU la squalifica per mesi 3, al sig. MONTANARI OSCAR

l’ammonizione con diffida ed alla S.C.R. RIESE l’ammenda di € 400 con diffida.

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