COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 20/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 174 DEFERIMENTO D
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°44 del 20/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
174 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
a carico MONTANARI OSCAR, dirigente S.C.R. Riese, COLY MAMADOU, tess.S.C.R. Riese e S.C.R.
RIESE – campionato di II^ categoria
Con nota 1.4.2009 prot. n. 5957/459, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano :
- i sigg.MONTANARI OSCAR e COLY MAMADOU, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver
contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo il sig.Coly Mamadou offeso altro tesserato, nella
fattispecie un osservatore A.I.A. della sezione di Reggio Emilia, durante lo svolgimento del proprio operato in conformità
all’incarico ricevuto, e il sig.Montanari Oscar nel non aver quantomeno impedito tale condotta del calciatore, nonostante
la sua qualifica di Dirigente;
1361
- la società sportiva RIESE , a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C,G,S,, per
la violazione addebitata ai propri tesserati.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.
Il rappresentante della Procura Federale, Avv.PAOLA D’ORSOGNA, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude
la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver contravvenuto
ai principi di lealtà, correttezza e probità,da parte dei sigg.MONTANARI e COLY con la squalifica per MESI 3 per il sig.
COLY MAMADOU, con l’ammonizione con diffida per il sig. MONTANARI OSCAR, con conseguente responsabilità
oggettiva della società S.C.R. RIESE con l’ammenda di € 1.000 con diffida.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che i comportamenti messi in atto dai sigg.COLY e MONTANARI integrino le violazioni, come
sopra, loro ascritte, con conseguente responsabilità oggettiva della società S.C.R. RIESE;
- visti gli artt. 18, 19 del C.G.S.;
d e l i b e r a
- di infliggere : al sig. COLY MAMADOU la squalifica per mesi 3, al sig. MONTANARI OSCAR
l’ammonizione con diffida ed alla S.C.R. RIESE l’ammenda di € 400 con diffida.