COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 20/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 175 DEFERIMEN
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°44 del 20/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
175 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
a carico ZINZI GENNARO, dirigente U.S.D. Pallavicino, BOTTAZZI VITTORIO, Presidente U.S.D
Pallavicino e U.S.D. PALLAVICINO – campionato di Eccellenza
Con nota 21.4.2009 prot. n. 6591/772, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32, comma 4, del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il sig.ZINZI GENNARO, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e
comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in
relazione all’art.37 punto D del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto l’attività di allenatore privo di qualifica;
- il sig.BOTTAZZI VITTORIO, Presidente della società U.S.D. PALLAVICINO, della violazione di cui all’art. 1,
comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità
nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per
aver consentito al sig. Di Benedetto Mauro di svolgere l’attività di allenatore senza essere regolarmente tesserato ed al
sig. ZINZI GENNARO di svolgere l’attività di allenatore senza averne la qualifica;
- la società U.S.D. PALLAVICINO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2,
del C.G.S., per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente ed al proprio dirigente.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.
Il rappresentante della Procura Federale, Avv.PAOLA D’ORSOGNA, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude
la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme
federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività
sportiva), in relazione all’art.37 punto D del Regolamento del Settore Tecnico, da parte del sig. ZINZI con la inibizione per
mesi 3, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario
ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art. 40, comma
1, del Regolamento della L.N.D., da parte del sig. BOTTAZZI con la inibizione per mesi 3, con conseguente
responsabilità diretta ed oggettiva della società U.S.D. PALLAVICINO con l’ammenda di € 500.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che i comportamenti messi in atto dai sigg.ZINZI e BOTTAZZI integrino le violazioni, come
sopra, loro ascritte, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva della società U.S.D.PALLAVICINO;
- visti gli artt. 18, 19 del C.G.S.;
d e l i b e r a
- di infliggere : ai sigg. ZINZI GENNARO e BOTTAZZI VITTORIO la inibizione per mesi 3 ed
all’U.S.D. PALLAVICINO l’ammenda di € 500 .