COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 20/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 175 DEFERIMEN

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°44 del 20/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

175 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE

a carico ZINZI GENNARO, dirigente U.S.D. Pallavicino, BOTTAZZI VITTORIO, Presidente U.S.D

Pallavicino e U.S.D. PALLAVICINO – campionato di Eccellenza

Con nota 21.4.2009 prot. n. 6591/772, il Vice Procuratore Federale,

- visto l’art. 32, comma 4, del C.G.S.,

- ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano :

- il sig.ZINZI GENNARO, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e

comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in

relazione all’art.37 punto D del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto l’attività di allenatore privo di qualifica;

- il sig.BOTTAZZI VITTORIO, Presidente della società U.S.D. PALLAVICINO, della violazione di cui all’art. 1,

comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità

nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per

aver consentito al sig. Di Benedetto Mauro di svolgere l’attività di allenatore senza essere regolarmente tesserato ed al

sig. ZINZI GENNARO di svolgere l’attività di allenatore senza averne la qualifica;

- la società U.S.D. PALLAVICINO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2,

del C.G.S., per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente ed al proprio dirigente.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.

Il rappresentante della Procura Federale, Avv.PAOLA D’ORSOGNA, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude

la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme

federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività

sportiva), in relazione all’art.37 punto D del Regolamento del Settore Tecnico, da parte del sig. ZINZI con la inibizione per

mesi 3, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario

ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art. 40, comma

1, del Regolamento della L.N.D., da parte del sig. BOTTAZZI con la inibizione per mesi 3, con conseguente

responsabilità diretta ed oggettiva della società U.S.D. PALLAVICINO con l’ammenda di € 500.

La Commissione,

- letto il deferimento;

- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

- valutato che i comportamenti messi in atto dai sigg.ZINZI e BOTTAZZI integrino le violazioni, come

sopra, loro ascritte, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva della società U.S.D.PALLAVICINO;

- visti gli artt. 18, 19 del C.G.S.;

d e l i b e r a

- di infliggere : ai sigg. ZINZI GENNARO e BOTTAZZI VITTORIO la inibizione per mesi 3 ed

all’U.S.D. PALLAVICINO l’ammenda di € 500 .

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