COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 27/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 27/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI
179 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
a carico RIGHI VITTORIO, già Presidente S.S. Casalecchio 1921 e S.S.CASALECCHIO 1921 –
campionato di I^ categoria
Con nota 19.2.2009 prot. n. 4703/409, il Vice Procuratore Federale,
- presa visione del reclamo dei sigg.Mazzetti Lamberto e Dattilo Loredana, tendente ad ottenere l’annullamento
del tesseramento del figlio minore MAZZETTI MATTIA, nato il 9.1.1991, e della relativa delibera della Commissione
Tesseramenti che ha dichiarato nullo e privo di effetti il tesseramento in favore della S.S.CASALECCHIO 1921 del
predetto giovane calciatore;
- visto l’art. 32, comma 4 del C.G.S., ha deferito a questa C.D. le parti in indirizzo, perché rispondano:
- il sig.RIGHI VITTORIO, all’epoca dei fatti Presidente della S.S.Casalecchio 1921, della violazione del disposto
di cui all’art.1 del C.G.S. ( nel testo in vigore prima dell’1.7.2007 ed in quello vigente da tale data), sia in via autonoma
che in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 2 delle N.O.I.F., nonché ancora della violazione dell’art. 10, comma
2 del C.G.S. (nella versione in vigore dall’1 luglio 2007 e già art. 8 del C.G.S. nell’identica formulazione della condotta
rilevante disciplinarmente ed in vigore fino a tale data), per aver omesso di verificare l’autenticità delle sottoscrizioni dei
genitori del Mazzetti Mattia sul modulo di tesseramento;
- la società S.S.CASALECCHIO 1921, a titolo di responsabilità diretta , ai sensi dell’art.4 comma 1 del C.G.S.
, in relazione alla condotta omissiva del proprio Presidente.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il sig. RIGHI ha chiesto il rinvio della discussione, in un primo tempo
fissata per il 27.4.2009, ed è presente all’odierno dibattimento.
Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato, ex
art. 23 del C.G.S., con il sig. RIGHI VITTORIO e con la S.S. CASALECCHIO 1921 per l’applicazione di una sanzione
ridotta, che indica nella inibizione per 2 mesi (anziché 3 mesi come sanzione base) per il sig.RIGHI VITTORIO e con
l’ammenda di € 400 (anziché € 600 come sanzione base) per la S.S. CASALECCHIO 1921.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che il comportamento messo in atto daI sig.RIGHI integri le violazioni, come sopra a lui
ascritte, con conseguente responsabilità diretta , ex art. 4, comma 1 , del C.G.S. per la S.S. CASALECCHIO 1921;
- visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.;
- ritenute corrette le qualificazioni dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per il sig. RIGHI e
la S.S. CASALECCHIO 1921;
- con ordinanza per i predetti non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S.;
d e l i b e r a
- di infliggere ai sig. RIGHI VITTORIO la inibizione per mesi 2 ed alla S.S. CASALECCHIO 1921
l’ammenda di € 400.