COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CECCHINA AL.PA. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQ

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ CECCHINA AL.PA. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MASSARA ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 94 DEL 23.4.2009

(Gara: CASTEL LEVA DIVINO AMORE - CECCHINA del 19.4.2009 – Campionato Eccellenza )

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata osserva:

sulla scorta della documentazione in atti si deve ritenere pacifico il riconoscimento di responsabilità da parte del calciatore MASSARA per i fatti contestati. In particolare, non può revocarsi in dubbio che l’espressione utilizzata dal MASSARA sia qualificabile alla stregua di una condotta discriminatoria così come previsto e punito dall’art. 11 C.G.S.

In virtù della sopra citata norma, che prevede per la fattispecie in esame il minimo edittale di 5 giornate di squalifica, si ritiene congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Tanto premesso, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CECCHINA AL.PA e, per l’effetto, di confermare la squalifica del calciatore MASSARA ALESSIO per 5 gare.

La tassa reclamo va incamerata.

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