COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. STEFANO MORA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. STEFANO MORANDI PRESIDENTE DEL G.S. FIDENE E DELLA SOCIETA’ G.S. FIDENE

Con atto del 20 febbraio 2009 la Procura Federale ha disposto il deferimento del Sig. Stefano Morandi, presidente del G.S. Fidene, per la violazione degli articolo 1 e 14 del CGS e del G.S. Fidene per responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4 comma 1 CGS. A sostegno del deferimento l’Organo inquirente ha rilevato che nel corso della gara di campionato d’Eccellenza Fidene – Latina del 12-10-2008 il Presidente Regionale Arbitri, Sig. Carlo Pacifici, che visionava la gara in qualità di osservatore arbitrale, rilevava che una persona presente in tribuna, accompagnata da due bambini, intorno al 20’ del secondo tempo, scagliava verso il campo una bottiglia da mezzo litro piena d’acqua colpendo l’assistente arbitrale Giuseppe Bracaglia. A seguito del colpo ricevuto dal Bracaglia, l’Arbitro doveva sospendere la gara per prestare i necessari soccorsi e l’incontro poteva essere ripreso solo dopo due minuti. Al termine dell’incontro il Pacifici si portava nei pressi degli spogliatoi e qui rivedeva la medesima persona accompagnata dai due bambini che veniva indicata dal Pacifici al Bracaglia come l’autore del lancio della bottiglia che l’aveva colpito ed individuato come il presidente del Fidene. A seguito della segnalazione del Pacifici prontamente inoltrata dal Presidente del Comitato Regionale alla Procura, si provvedeva da parte degli inquirenti ad escutere i protagonisti della vicenda ed ad operare l’eventuale riconoscimento del Morandi come autore del fatto, utilizzando una fotografia dello stesso. Il Pacifici dichiarava altresì di aver nuovamente incontrato il Morandi nel corso di una finale della Coppa Italia, svoltosi ad Anagni, e di averlo individuato come l’autore del fatto di cui trattasi. Non univoche erano le dichiarazioni dei componenti della terna arbitrale che sostenevano nei vari riconoscimenti di non essere certi, ed in alcuni casi di poter escludere, che il Morandi corrispondesse alla persona indicata dal Pacifici al termine della gara. La Procura Federale riteneva provata la responsabilità del Morandi e disponeva il deferimento. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando ai  soggetti deferiti termine per la trasmissione di scritti difensivi. Inoltrava memorie il Sig. Morandi che protestava la sua assoluta estraneità ai fatti addebitati e metteva in rilievo le contraddizioni  emerse tra le dichiarazioni della terna arbitrale e del Pacifici. Sottolineava inoltre che, malgrado la sua disponibilità manifestata agli inquirenti, non si fosse provveduto ad un confronto de visu con il Pacifici e la terna arbitrale,limitandosi invece ad un confronto con una foto scarsamente significativo. Nella riunione interveniva il Sig. Morandi assistito dal suo difensore che si riportava totalmente alle argomentazioni ampiamente trattate nella memoria difensiva. La Procura federale chiedeva l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’effetto richiedeva per il Morandi l’inibizione per mesi sei e per la società Fidene l’ammenda di € 1.000,00. La difesa chiedeva il proscioglimento.

Ritiene la Commissione che i fatti addebitati non siano stati compiutamente provati. Dagli atti trasmessi alla Procura federale emergono varie contraddizioni tra quanto dichiarato dal Pacifici e quanto riportato dalla terna arbitrale. Anche i riconoscimenti fotografici operati non sono univoci ed, anzi, in taluni casi assolutamente contrastanti. A fronte di tale quadro probatorio, in presenza di ragionevoli dubbi sulla effettiva identità del soggetto individuato dal Pacifici come autore del lancio della bottiglia, la Commissione non può che dichiarare il proscioglimento dei deferiti sussistendo ragionevoli dubbi sulla fondatezza degli addebiti. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di prosciogliere i deferiti da tutti gli addebiti. Si comunichi agli interessati a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio.

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