COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL PRESIDENTE MILANI GIANNI PER VIOLA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL PRESIDENTE MILANI GIANNI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., 38 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E 38 COMMA 4 NOIF E DELLA SOCIETA’ A.S.D. BOVILLE ERNICA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 C.G.S.
La Procura Federale con nota del 12.3.2009 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare il Presidente della A.S.D. BOVILLE ERNICA, Sig. MILANI GIANNI e la medesima Società per le violazioni regolamentari ascritte ed indicate in oggetto.
L’Organo inquirente è intervenuto nella vicenda su segnalazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. che ha chiesto di accertare la posizione del Sig. MOLLO VITTORIO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari.
L’incaricato della Procura ha rilevato che dalla documentazione è emerso che, nel corso della stagione sportiva 2007/2008 il Sig. MOLLO VITTORIO ha esercitato l’attività di allenatore dei portieri della Società BOVILLE ERNICA, partecipante al Campionato di Eccellenza, senza essere tesserato per la stessa Società, mentre risultava tesserato federalmente per la Società S.S. CASSINO 1927 SRL partecipante al Campionato di Serie C2 girone C e che comunque aveva rassegnato le dimissioni per detta Società in data 5.12.2008.
Considerato quanto sopra, il collaboratore della Procura ha ritenuto che la condotta posta in essere dal Sig. MILANI GIANNI , Presidente della Società BOVILLE ERNICA per la stag. sport. 2007/2008, abbia integrato le violazioni a lui ascritte ed indicate in premessa per aver permesso che il Sig. MOLLO VITTORIO svolgesse l’attività di allenatore dei portieri non essendo all’epoca dei fatti tesserato per la Società BOVILLE ERNICA.
Per quanto riguarda la posizione del Sig. MOLLO VITTORIO, per la violazione a lui ascritta, la Procura Federale ha provveduto con autonomo atto di deferimento a trasmettere gli atti alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.
La Procura Federale ha quindi ritenuto i deferiti responsabili per le violazioni loro ascritte.
La Commissione Disciplinare ha fissato la riunione a cui ha partecipato il Rappresentante della Procura Federale, mentre non si è presentato il Presidente MILANI GIANNI né ha fatto pervenire controdeduzioni al riguardo.
La Procura pertanto conclude nell’affermare la responsabilità per i deferiti chiedendo per il Presidente MILANI GIANNI l’inibizione per mesi 3 e l’ammenda di € 1.000,00 per la Società BOVILLE ERNICA.
La Commissione ritiene provati gli addebiti mossi ed è pienamente d’accordo sull’entità delle sanzioni proposte dalla Procura Federale, in relazione alla violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva, in conseguenza della condotta antiregolamentare tenuta sia dal Presidente della Società BOVILLE ERNICA che dal tecnico MOLLO VITTORIO, per il quale si è accertato che gli atti sono stati trasmessi per competenza alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di affermare le responsabilità dei deferiti e di comminare al Presidente della Società BOVILLE ERNICA, Sig MILANI GIANNI l’inibizione per mesi 3 e alla Società BOVILLE ERNICA l’ammenda di € 1.000,00.
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