COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 105 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO  DELLA  SOCIETA’  VEJANESE  AVVER

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 105 del 14/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO  DELLA  SOCIETA'  VEJANESE  AVVERSO  IL  PROVVEDIMENTO  DI SQUALIFICA  FINO AL 30/9/2009  A  CARICO  DEL CALCIATORE  CASTORI STEFANO E FINO AL 30/6/2010 A CARICO DEL CALCIATORE ROSSI LUCA, ADOTTATO  DAL  GIUDICE  SPORTIVO  DELLA  DELEGAZIONE  PROVINCIALE DI VITERBO  CON  COMUNICATO  UFFICIALE  N.  40  DEL  2/4/09

( Gara: Vejanese – Canepina  del 28/3/09  -  Campionato JUN. PROV. VT)

La Commissione Disciplinare;

visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;

udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: 

La reclamante ha invocato una riduzione delle sanzioni, deducendo che il calciatore Rossi avrebbe soltanto rivolto espressioni irriguardose all'Arbitro, senza compiere alcun gesto violento nei confronti dello stesso; mentre per quanto concerne il calciatore Castori, questi avrebbe effettivamente rivolto frasi “pesanti” al Direttore di gara, ma senza avere alcun contatto fisico con lo stesso.

Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al termine dell'incontro i giocatori della Vejanese avevano protestato vivacemente, in quanto lamentavano la mancata concessione del tempo di recupero; mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, aveva avvertito un calcio all'altezza del polpaccio sinistro, con forte dolore: giratosi immediatamente, aveva visto dietro di sé, a meno di un metro di distanza, il giocatore n. 4 Rossi Luca, al quale aveva pertanto comminato l'espulsione: a quel punto il giocatore gli aveva rivolto pesanti insulti e minacce. L'Arbitro ha inoltre riferito che, a distanza di circa tre metri, aveva notato altresì la presenza del giocatore n. 9 Castori Stefano, il quale, dopo essersi avvicinato, gli aveva strattonato il braccio ripetutamente, ma senza farlo arretrare, in quanto il giocatore era di “costituzione inferiore” alla sua; notificatogli l'espulsione, il Castori gli aveva poi rivolto espressioni ingiuriose e minacciose. L'Arbitro ha infine precisato che, al momento dei fatti, intorno a lui non v'erano altri giocatori, all'infuori di quelli menzionati.

Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono finte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermato il gesto di natura violenta compiuto dal Rossi nei confronti dell'Arbitro, nonché le ingiurie e le minacce rivolte allo stesso, e pertanto, ribadita la gravità e l'intollerabilità di tale comportamento, deve considerarsi del tutto adeguata, ed anzi appena congrua, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Quanto poi al calciatore Castori, responsabile di aver strattonato ripetutamente il braccio dell'Arbitro, rivolgendogli insulti e minacce; pur ribadendo l'intollerabilità della condotta del giocatore, si ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione inflitta dal G.S., dovendo rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

di accogliere il reclamo relativo al calciatore CASTORI STEFANO e, per l'effetto, riduce la squalifica dal 30 settembre 2009 al 30 giugno 2009;

di respingere il reclamo relativo al calciatore ROSSI LUCA e, per l'effetto, conferma la squalifica fino al 30 giugno 2010.

La tassa di reclamo va restituita.

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