COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE COTICH

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE COTICHINI GIOVANNI, DEI DIRIGENTI ZOPPI DAVIDE, ARESU ALESSIO E DIONISI PATRIZIO  E DELLA SOCIETA’ REAL ROCCA DI PAPA

La Procura Federale con atto del 27.2.2009 deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore COTICHINI GIOVANNI per violazione dell’art.1 comma 1  e 10 comma 2 e 4 del CGS in relazione all’art. 7 e 16 Statuto Federale, i Dirigenti ZOPPI DAVIDE, ARESU ALESSIO e DIONISI PATRIZIO  per violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7 e 16 Statuto Federale, art. 10 comma 2 C.G.S. nonché 61 NOIF, e la Società REAL ROCCA DI PAPA ai sensi dell’ 4 comma 1 e 2 CGS.

A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha dedotto che la Società REAL ROCCA DI PAPA richiedeva il tesseramento del calciatore COTICHINI GIOVANNI, che però risultava ancora vincolato con la Società CIVITELLA ROVETO.

Il giorno 22.10.2008 il competente Comitato comunicava alla Società l’irregolarità del tesseramento che veniva conseguentemente passato nullo agli atti ma, nel frattempo, il calciatore veniva impiegato in n. 2 gare  del Campionato di II Categoria :

REAL ROCCA DI PAPA – COCCIANO FRASCATI  del 5.10.2008

ANTEL VILLA GORDIANI – REAL ROCCA DI PAPA  del 12.10.2008

Mentre, è stato inserito in lista, senza essere impiegato, nelle seguenti gare :

REAL ROCCA DI PAPA – SAVELLI  del 19.10.2008

ROMAN – REAL ROCCA DI PAPA  del 26.10.2008

La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per deduzioni difensive.

Erano presenti alla riunione i Sigg.ri COTICHINI, ZOPPI e ARESU che protestavano la loro assoluta buona fede, in quanto il calciatore stesso aveva ricevuto dal Presidente della Civitella Roveto la garanzia di essere stato inserito nella lista di svincolo, producendo dichiarazione del Presidente della Società CIVITELLA ROVETO  a conferma di quanto asserito.

Il rappresentante della Procura Federale, preso atto delle deduzioni a difesa, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva per il calciatore COTICHINI GIOVANNI la squalifica per 8 gare, per i Dirigenti ZOPPI DAVIDE, ARESU ALESSIO e DIONISI PATRIZIO 4 mesi di inibizione e  per la Società REAL ROCCA DI PAPA  n. 4 punti di penalizzazione ed € 1.000,00 di ammenda. 

Ritiene la Commissione che i fatti siano provati per tabulas. La posizione del calciatore fu irregolare nelle gare contestate e la richiesta di tesseramento venne giustamente passata agli nulla in quanto era in essere un tesseramento per altra società. Né i deferiti hanno fornito alcuna logica spiegazione dell’errore marchiano in cui sono caduti. E’ vero che la richiesta di tesseramento venne inoltrata con tutti i dati anagrafici corretti e che quindi non poteva che essere annullata, ma è altrettanto vero che, pur escludendo la mala fede, la colpa a carico del calciatore e della società fu grave ed inescusabile in quanto commessa con evidente negligenza ed incuria, senza nemmeno una verifica della effettiva posizione di tesseramento. Né può condividersi il richiamo a fattispecie già trattate dalla Commissione che si riferivano a casi diversi e comunque relativi a gare di precedenti stagioni e non della stagione corrente come questa.

La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminare alla Società REAL ROCCA DI PAPA n. 2 punti di penalizzazione e l’ammenda di  € 500,00 ai  Sigg.ri ZOPPI DAVIDE, ARESU ALESSIO e DIONISI PATRIZIO l’inibizione per giorni 15 e al calciatore COTICHINI GIOVANNI  la squalifica per 2 gare.

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