COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MARINO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MARINO CLAUDIO, DEI DIRIGENTI LANNA FRANCESCO E BUCCOLINI ROBERTO  E DELLA SOCIETA’ FORTITUDO ROMA CALCIO

La Procura Federale con atto del 5.2.2009 deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore MARINO CLAUDIO per violazione dell’art.1 comma 1  e 10 comma 2 e 4 del CGS in relazione all’art. 7 e 16 Statuto Federale, i Dirigenti LANNA FRANCESCO e BUCCOLINI ROBERTO  per violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7 e 16 Statuto Federale, art. 10 comma 2 C.G.S. nonché 61 NOIF, e la Società FORTITUDO ROMA CALCIO ai sensi dell’ 4 comma  2 CGS.

A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha dedotto che la Società FORTITUDO ROMA CALCIO richiedeva il tesseramento del calciatore MARINO CLAUDIO, che però risultava ancora vincolato con la Società LAZIO COLLEFERRO C5.

Il giorno 22.10.2008 il competente Comitato comunicava alla Società l’irregolarità del tesseramento che veniva conseguentemente passato nullo agli atti ma, nel frattempo, il calciatore veniva impiegato  in n. 3 gare  del Campionato di I Categoria :

FORTITUDO CALCIO ROMA – DIVINO AMORE  del 5.10.2008

FORT. CALCIO ROMA – FALASCHE  del 19.10.2008

CRETAROSSA – FORT. CALCIO ROMA  del 26.10.2008

Mentre, è stato inserito in lista, senza essere impiegato, nella gara AIRONE ARDEA – FORT. CALCIO ROMA del 12.10.2008.

La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per deduzioni difensive.

I deferiti tutti inviavano deduzioni a difesa nei termini, i quali protestavano l’assoluta buona fede. La Società, infatti, aveva tesserato il calciatore MARINO in quanto lo stesso aveva assicurato la decadenza del vincolo con la società LAZIO COLLEFERRO.  Una volta ricevuta la comunicazione dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Lazio, hanno immediatamente bloccato il calciatore fino alla regolarizzazione del tesseramento.

Era presente alla riunione il rappresentante della Procura Federale che, preso atto delle controdeduzioni, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva per il calciatore MARINO CLAUDIO la squalifica per 4 gare, per il Dirigente LANNA FRANCESCO 3 mesi di inibizione, per il Dirigente BUCCOLINI ROBERTO 1 mese di inibizione e  per la Società FORTITUDO ROMA CALCIO n. 4 punti di penalizzazione ed € 2.000,00 di ammenda. 

Ritiene la Commissione che i fatti siano provati per tabulas. La posizione del calciatore fu irregolare nelle gare contestate e la richiesta di tesseramento venne giustamente passata agli nulla in quanto era in essere un tesseramento per altra società. Né i deferiti hanno fornito alcuna logica spiegazione dell’errore marchiano in cui sono caduti. E’ vero che la richiesta di tesseramento venne inoltrata con tutti i dati anagrafici corretti e che quindi non poteva che essere annullata, ma è altrettanto vero che, pur escludendo la mala fede, la colpa a carico del calciatore e della società fu grave ed inescusabile in quanto commessa con evidente negligenza ed incuria, senza nemmeno una verifica della effettiva posizione di tesseramento. Né può condividersi il richiamo a fattispecie già trattate dalla Commissione che si riferivano a casi diversi e comunque relativi a gare di precedenti stagioni e non della stagione corrente come questa.

La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminare alla Società FORTITUDO ROMA CALCIO n. 2 punti di penalizzazione e l’ammenda di  € 750,00 ai Dirigenti LANNA FRANCESCO e BUCCOLINI ROBERTO l’inibizione per giorni 15 e al calciatore MARINO CLAUDIO  la squalifica per 2 gare.

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