COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE PA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE PARMEGIANI FEDERICO, DEL DIRIGENTE SIMONELLI GIANLUCA E DELLA SOCIETA’ CASTEL MADAMA

La Procura Federale con atto del 26.1.2009 deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore PARMEGIANI FEDERICO per violazione dell’art.1 comma 1  e 10 comma 2 e 4 del CGS in relazione all’art. 7 e 16 Statuto Federale, il Dirigente SIMONELLI GIANLUCA  per violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7 e 16 Statuto Federale, art. 10 comma 2 C.G.S. nonché 61 NOIF, e la Società CASTEL MADAMA ai sensi dell’ 4 comma  2 CGS.

A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha dedotto che la Società CASTEL MADAMA richiedeva il tesseramento del calciatore PARMEGIANI FEDERICO, che però risultava ancora vincolato con la Società PRO TIVOLI.

Il giorno 22.10.2008 il competente Comitato comunicava alla Società l’irregolarità del tesseramento che veniva conseguentemente passato nullo agli atti ma, nel frattempo, il calciatore veniva impiegato in n. 4 gare  del Campionato di II Categoria :

CASTELMADAMA – QUARTICCIOLO  del 5.10.2008

N. LUNGHEZZA – CASTELMADAMA  del 12.10.2008

CASTELMADAMA – CETUS ROMA  del 19.10.2008

FORTI E TENACI – CASTELMADAMA  del 26.10.2008

La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per deduzioni difensive.

Nessuno dei deferiti era presente alla riunione, né pervenivano nei termini deduzioni a difesa.

Era presente alla riunione il rappresentante della Procura Federale che concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva per il calciatore PARMEGIANI FEDERICO  la squalifica per 4 gare, per il Dirigente SIMONELLI GIANLUCA 4 mesi di inibizione e  per la Società CASTELMADAMA n. 4 punti di penalizzazione ed € 1.000,00 di ammenda. 

Ritiene la Commissione che i fatti siano provati per tabulas. La posizione del calciatore fu irregolare nelle gare contestate e la richiesta di tesseramento venne giustamente passata agli nulla in quanto era in essere un tesseramento per altra società. Né i deferiti hanno fornito alcuna logica spiegazione dell’errore marchiano in cui sono caduti. E’ vero che la richiesta di tesseramento venne inoltrata con tutti i dati anagrafici corretti e che quindi non poteva che essere annullata, ma è altrettanto vero che, pur escludendo la mala fede, la colpa a carico del calciatore e della società fu grave ed inescusabile in quanto commessa con evidente negligenza ed incuria, senza nemmeno una verifica della effettiva posizione di tesseramento. Né può condividersi il richiamo a fattispecie già trattate dalla Commissione che si riferivano a casi diversi e comunque relativi a gare di precedenti stagioni e non della stagione corrente come questa.

La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminare alla Società CASTELMADAMA n. 2 punti di penalizzazione e l’ammenda di  € 500,00 al Dirigente SIMONELLI GIANLUCA l’inibizione per giorni 15 e al calciatore PARMEGIANI FEDERICO  la squalifica per 2 gare.

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