COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. FIGURELLI M

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG. FIGURELLI MASSIMO E VAGAGGINI MICHELE DIRIGENTI  E DELLA SOCIETA’ DIVINO AMORE VIRTUS

La Procura Federale con atto del 25.2.2009 deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore Natale Gaetano per violazione dell’art.1 comma 1  e 10 comma 2 e 4 del CGS in relazione all’art. 7 e 16 Statuto Federale, i Dirigenti Figurelli Massimo e Vagaggini Michele  per violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7 e 16 Statuto Federale, art. 10 comma 2 C.G.S. nonché 61 NOIF, e la Società Divino Amore Virtus sensi dell’ 4 comma  2 CGS.

A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha dedotto che la Società Divino Amore Virtus richiedeva il tesseramento del calciatore Natale Gaetano, che però risultava ancora vincolato con la Società A.S.D. GUARDEA.

Il giorno 22.10.2008 il competente Comitato comunicava alla Società l’irregolarità del tesseramento che veniva conseguentemente passato nullo agli atti ma, nel frattempo, il calciatore veniva impiegato in n. 1 gara  del Campionato di I Categoria :

FORTITUDO  – DIVINO AMORE  del 5.10.2008

e veniva inserito in distinta senza essere utilizzato nella gara LANUVIO – DIVINO AMORE del 19-10-2009

La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per deduzioni difensive.

In via preliminare il calciatore Natale ed il rappresentante della Procura Federale patteggiavano la pena come da delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 30.4.2009.

Era presenti alla riunione il dirigente della Società deferita Sig. Buzzi.

Il rappresentante della società protestava la assoluta buona fede, credendo che il calciatore fosse stato svincolato. Ed infatti una volta ricevuta la comunicazione da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Lazio  hanno fermato il giocatore fino alla regolarizzazione del tesseramento.

Il rappresentante della Procura Federale, preso atto delle deduzioni a difesa, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva per i Dirigenti Figurelli e Vagaggini 2 mesi di inibizione e  per la Società A.S.D. Divino Amore Virtus  n. 2 punti di penalizzazione ed € 500,00 di ammenda. 

Ritiene la Commissione che i fatti siano provati per tabulas. La posizione del calciatore fu irregolare nelle gare contestate e la richiesta di tesseramento venne giustamente passata agli nulla in quanto era in essere un tesseramento per altra società. Né i deferiti hanno fornito alcuna logica spiegazione dell’errore marchiano in cui sono caduti. E’ vero che la richiesta di tesseramento venne inoltrata con tutti i dati anagrafici corretti e che quindi non poteva che essere annullata, ma è altrettanto vero che, pur escludendo la mala fede, la colpa a carico del calciatore e della società fu grave ed inescusabile in quanto commessa con evidente negligenza ed incuria, senza nemmeno una verifica della effettiva posizione di tesseramento. Né può condividersi il richiamo a fattispecie già trattate dalla Commissione che si riferivano a casi diversi e comunque relativi a gare di precedenti stagioni e non della stagione corrente come questa.

La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminare alla Società DIVINO AMORE VIRTUS n. 1 punto di penalizzazione e l’ammenda di € 200,00 ai Dirigenti FIGURELLI MASSIMO e VAGAGGINI MICHELE l’inibizione per giorni 15.

Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio.

Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della  ricezione della comunicazione.

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