COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MICHEL

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MICHELE PIACENTINI, DEL PRESIDENTE ALFREDO ROSSI DEI DIRIGENTI FABIO COSSU, SIMONE LUCIANI, ALFREDO ROSSI E FRANCESCO MAZZOCCHI  E DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI VALMONTONE

La Procura Federale con atto del 14.1.2009 deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore MICHELE PIACENTINI, del Presidente ALFREDO ROSSI, dei Dirigenti accompagnatori della Società Sigg.ri FABIO COSSU, SIMONE LUCIANI, ALFREDO ROSSI e FRANCESCO MAZZOCCHI per violazione dell’art.1 comma 1  e 10 comma 2 e 4 del CGS in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, e la Società CITTA’ DI VALMONTONE ai sensi dell’ 4 comma 1 e  2 CGS.

A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha dedotto che la Società CITTA’ DI VALMONTONE richiedeva il tesseramento del calciatore MICHELE PIACENTINI , che però risultava ancora vincolato con la Società ATLETICO VALMONTONE.

Il giorno 3.12.2007  il competente Comitato comunicava alla Società l’irregolarità del tesseramento che veniva conseguentemente passato nullo agli atti ma, nel frattempo, il calciatore veniva impiegato in n. 9 gare del Campionato Calcio a 5 Serie D di Roma:

LARIANO C5 – CITTA’ DI VALMONTONE   del 12.10.2007

CITTA’ DI VALMONTONE – OLIMPIQUE M. del 19.10.2007

CASTELGANDOLFO – CITTA’ DI VALMONTONE  del 26.10.2007

CITTA’ DI VALMONTONE – RES CASTELLO  del 9.11.2007

CYNTHIA 1920 – CITTA’ DI VALMONTONE del 16.11.2007

CITTA’ DI VALMONTONE – GENZANESE  del 23.11.2007

KIDS POMEZIA – CITTA’ DI VALMONTONE  del 30.11.2007

CITTA’ DI VALMONTONE – REAL NEMI  del 7.12.2007

DON BOSCO G. – CITTA’ DI VALMONTONE  del 14.12.2007

La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per deduzioni difensive.

Nessuno dei deferiti faceva pervenire scritti difensivi.

Alla riunione partecipava solo il rappresentante della Procura Federale che concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva per il calciatore MICHELE PIACENTINI la squalifica per 6 mesi, per il Sig. COSSU FABIO 6 mesi di inibizione. Per i Sigg.ri ROSSI ALFREDO e LUCIANI SIMONE 2 mesi di inibizione, per il Sig. MAZZOCCHI FRANCESCO l’inibizione per mesi 3 e per la Società CITTA’ DI VALMONTONE  n. 9 punti di penalizzazione. 

Ritiene la Commissione che la responsabilità dei deferiti emerga dall’esame dei documenti posti a sostegno del deferimento. Non vi è dubbio che il tesseramento del calciatore MICHELE PIACENTINI con la Società ATLETICO VALMONTONE fosse pienamente in essere e che, quindi, lo stesso non potesse ottenere il tesseramento con la Società CITTA’ DI VALMONTONE come irregolarmente richiesto dalla stessa. Non vi è altrettanto dubbio che ci si trovi in un contesto di violazioni colpose, essendo evidente che la società ha richiesto il tesseramento utilizzando le esatte generalità del calciatore nel convincimento che lo stesso fosse libero. Infatti la integrale meccanizzazione del tesseramento dei calciatori comporta l’immediato rigetto di tesseramenti non regolari per preesistenza di precedenti tesseramenti. La colpa della società e del calciatore sono consistiti nell’omissione dei relativi controlli della posizione di tesseramento, resi agevoli dalla immediata disponibilità di notizie fornite dagli uffici tesseramento di tutti i comitati, collegati in rete al CED della F.I.G.C. . Sulle sanzioni richieste deve infine osservarsi che quelle invocate per i tesserati appaiono congrue ed in linea con i precedenti. Per quanto attiene la società deve preliminarmente osservarsi che la violazione oggetto del deferimento si riferisce alla stagione sportiva 2007/2008. Non sussiste, inoltre, alcun automatismo tra l’irregolare partecipazione di un calciatore ad una gara e la sanzione edittale minima della penalizzazione in classifica. Ciò perché la sanzione irrogata con il novellato ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 10 del CGS si riferisce, con tutta evidenza, solo all’ipotesi di utilizzazione dolosa e fraudolenta. A ciò conduce sia la collocazione sistematica della norma, inserita nel comma relativo all’ottenimento fraudolento della cittadinanza italiana di cittadini extracomunitari, sia le sanzioni comminate ai tesserati, con l’esplicito richiamo al comma 9 dello stesso articolo, che per il minimo edittale di due anni, non possono che riferirsi ad ipotesi dolose. 

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminare alla Società CITTA’ DI VALMONTONE l’ammenda di  € 600,00 ai  Sigg.ri ALFREDO COSSU, FABIO COSSU, SIMONE LUCIANI e FRANCESCO MAZZOCCHI l’inibizione per giorni 15 e al calciatore MICHELE PIACENTINI  la squalifica per 3 gare.

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