COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO ROMA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 108 del 21/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO ROMA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 102 DEL 7.5.2009

(Gara: R. MORANDI – FORTITUDO CALCIO ROMA del 3.5.2009 – Campionato I Categoria)

La Società FORTITUDO CALCIO ROMA, seguendo la rituale procedura abbreviata, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale contestando la reiezione del primo gravame per infondatezza e rinnovando l’istanza di addebito della responsabilità oggettiva alla Società  R. MORANDI, con la conseguente perdita della gara “a tavolino” per aver sostituito un proprio calciatore con un assistente di parte.

A sostegno della sua richiesta cita l’art. 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, nonché alcune decisioni di Organi di Giustizia Sportiva.

In proposito, giova ricordare che la norma del C.G.S. che regola la materia è esclusivamente l’art. 17 comma 6 lett. b C.G.S. che per il suo carattere di perentorietà non offre possibilità di interpretazione.

Infatti, il citato articolo esclude tassativamente la sanzione della perdita della gara nei casi come quello in esame, di infrazioni circa l’impiego degli assistenti di parte.

In sostanza, la società MORANDI ha disatteso la citata regola 6 del Regolamento del Gioco del Calcio ma tale infrazione, a mente del ripetuto art. 17 comma 6 lett. B C.G.S. non comporta la sanzione della perdita della gara.

Premesso quanto sopra, ritenuta ampiamente corretta la decisione del Giudice di Prime Cure con il richiamo alla citata norma e, quindi, non accoglibili le doglianze della ricorrente

DELIBERA

Di respingere il reclamo avanzato dalla Società FORTITUDO CALCIO ROMA e, per l’effetto, di confermare le decisioni impugnate.

La tassa reclamo viene incamerata.

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