COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA ROCCASECCA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 108 del 21/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA ROCCASECCA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 101 DEL 5-5-2009. GARA FONTANA LIRI NUOVA ROCCASECCA DEL 3-5-2009. CAMPIONATO DI PROMOZIONE

La Società Nuova Roccasecca ha inoltrato preannuncio di reclamo avverso la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara e dell’ammenda di € 1.500,00 comminata dal Giudice di primo grado con la delibera impugnata. Successivamente ha fatto pervenire i motivi del reclamo, nel termine di sette giorni dalla delibera impugnata. Va preliminarmente rilevato che la parte del reclamo relativa alla punizione sportiva della perdita della gara non è ammissibile in quanto, a seguito dell’applicazione dei termini abbreviati, le motivazioni dovevano pervenire alla Commissione nel termine di due giorni dalla  gara, termine perentorio e posto a tutela della regolarità del campionato nelle ultime quattro giornate. Il ricorso, in relazione alla sanzione dell’ammenda è invece ammissibile e può essere parzialmente accolto. Pur evidenziando lo scorretto comportamento dei tifosi della reclamante in campo avverso che ha portato alla sospensione anticipata dell’incontro, deve rilevarsi che, sia il lancio di petardi che l’isolata invasione di campo, non ha arrecato danni fisici ad alcuno e sarebbe stata facilmente evitata se solo fossero stati presenti sul campo agenti delle Forze dell’Ordine o del personale civile messo a disposizione dalla squadra di casa. L’ammenda può quindi essere sensibilmente contenuta come da dispositivo anche in considerazione della concorrenza con la punizione sportiva della perdita della gara.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di dichiarare il reclamo inammissibile per la parte relativa all’impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara e di accoglierlo parzialmente in relazione alla sanzione pecuniaria a carico della società reclamante riducendo l’ammenda da € 1.500,00 ad e 800,00.

La tassa reclamo va restituita.

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