COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO  DELLA SOCIETA’ SAXA FLAMINIA LABARO  AVVERSO&

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO  DELLA SOCIETA' SAXA FLAMINIA LABARO  AVVERSO  IL  PROVVEDIMENTO  DI SQUALIFICA  FINO  AL  31/12/2011 A CARICO DEL CALCIATORE SOLFERINO CRISTIANO, NONCHE' AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI  0-3, ADOTTATO  DAL  GIUDICE  SPORTIVO  DEL  COMITATO  REGIONALE  LAZIO  CON  COMUNICATO  UFFICIALE  N.  86  DEL  2/4/09

( Gara: La Storta - Saxa Flaminia Labaro  del 29/3/09  -  Campionato I° CAT.)

La Commissione Disciplinare;

visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

udito in sede di supplemento di referto l'arbitro, osserva:

La reclamante ha escluso che il calciatore Cristiano Solferino abbia “toccato” l'Arbitro, ovvero abbia visto chi possa averlo fatto, in quanto tutto era accaduto nella concitazione del rientro negli spogliatoi dopo la fine del primo tempo. La ricorrente ha inoltre dedotto che “il colpetto” ricevuto dall'Arbitro non avrebbe causato un dolore tale da non consentirgli la prosecuzione dell'incontro. Si è quindi richiesto l'annullamento sia della squalifica del Solferino che del provvedimento di perdita della gara; gara che a parere della reclamante andrebbe pertanto ripetuta.

Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al termine del primo tempo, mentre si trovava dinanzi alla porta dello spogliatoio, il calciatore Antinori gli aveva rivolto un insulto, talché gli era stata comminata l'espulsione, subito dopo si era avvicinato il calciatore Solferino, capitano del Saxa Flaminia Labaro, il quale lo aveva colpito con un violento calcio al polpaccio della gamba destra, causandogli un fortissimo dolore, in quanto era stato colpito sul muscolo. Notificata al giocatore l'espulsione, era quindi entrato nello spogliatoio assistito dai dirigenti della Soc. La Storta. Dopo alcuni minuti, poiché il forte dolore al polpaccio persisteva, aveva dovuto prendere atto dell'impossibilità di proseguire l'incontro, sicché, dopo aver convocato i dirigenti delle due squadre, aveva comunicato loro che la gara doveva intendersi sospesa a causa delle menomate sue condizioni fisiche.

Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi confermata la sussistenza del grave gesto di violenza compiuto dal calciatore Solferino; gesto che, per le conseguenze fisiche causate all'Arbitro, ha determinato altresì la sospensione dell'incontro.

Ribadita la gravità e l'intollerabilità di tale comportamento, deve quindi considerarsi dal tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Solferino, e parimenti giustificato il provvedimento di perdita della gara a carico della Soc. Saxa Flaminio Labaro.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore SOLFERINO CRISTIANO fino al 31 dicembre 2011, nonché il provvedimento di perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della Soc. Saxa Flaminia Labaro.

La tassa di reclamo va incamerata.

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