COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL DIRIGENTE PETRICCA DOMENICO DELLA SOCIETA’ REAL M
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL DIRIGENTE PETRICCA DOMENICO DELLA SOCIETA’ REAL MONTELANICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 01.01.2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 48 DEL 23.04.09
La Commissione disciplinare,
visto il reclamo in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
sentito, come da richiesta, il reclamante,
ascoltato l’arbitro, osserva:
il reclamante contesta quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto precisando, anche in sede di audizione, di non aver avuto alcun contatto fisico con l’arbitro.
Ascoltato in sede di supplemento di referto, l’arbitro ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle circostanze riportate nel rapporto di gara, confermando in toto quanto riportato in atti.
Tra l’altro, come ribadito più volte, in caso di contrasto tra quanto sostiene il reclamante e quanto riportato nel referto di agra, prevale, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. il contenuto di quest’ultimo che è da considerarsi fonte unica e degna di fede.
Pertanto, la Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di confermare il provvedimento di inibizione fino al 01.01.2013 a carico del dirigente della società Real Montelanico, sig. Petricca Domenico.
La tassa reclamo va incamerata.
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