COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTASOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTASOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE LORIZIO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 59 DEL 12.5.2009

(GARA: MONTASOLA – CAPRADOSSO del 10.5.2009 – Play Off III Categoria Rieti)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali, osserva:

la sanzioni inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, a parere di questa Commissione, è ampiamente congrua in relazione al comportamento tenuto dal giocatore LORIZIO (due tentativi di colpire l’arbitro non portati a termine per l’intervento di compagni di squadra oltre a ripetute ingiurie verso lo stesso). Non appaiono, quindi, assumibili le doglianze della reclamante che evidenzia fatti difformi da quelli rappresentati dal referto arbitrale che, come più volte evidenziato, è fonte primaria di prova.

Per quanto sopra

DELIBERA

Di respingere il reclamo avanzato dalla Società MONTASOLA e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

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