COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ RAYO PELLICANO AVVERSO I PROVVEDIME
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ RAYO PELLICANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE BENEDETTI ALESSANDRO, PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GORI ALESSANDRO, PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BLASINA LORENZO, PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIULIANI DANIELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 105 DEL 14.5.2009
(Gara: RAYO PELLICANO – ATL. TRIESTE del 10.5.2009 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le condotte ascritte ai calciatori squalificati, pur nella loro diversa gravità, devono essere tutte considerate non solo eccessive ma anche violente, gravemente minacciose e antisportive;
considerato che dal ricorso presentato dalla reclamante non emergono elementi tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare le sanzioni inflitte e che il referto arbitrale, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata;
tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando le decisioni adottate dal Giudice Sportivo.
La tassa reclamo va incamerata.
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