COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ RAYO PELLICANO AVVERSO I PROVVEDIME

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ RAYO PELLICANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE BENEDETTI ALESSANDRO, PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GORI ALESSANDRO, PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BLASINA LORENZO, PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIULIANI DANIELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 105 DEL 14.5.2009

(Gara: RAYO PELLICANO – ATL. TRIESTE del 10.5.2009 – Campionato II Categoria)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

considerato che le condotte ascritte ai calciatori squalificati, pur nella loro diversa gravità, devono essere tutte considerate non solo eccessive ma anche violente, gravemente minacciose e antisportive;

considerato che dal ricorso presentato dalla reclamante non emergono elementi tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare le sanzioni inflitte e che il referto arbitrale, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata;

tutto ciò  premesso e considerato, questa Commissione

DELIBERA

Di respingere il reclamo confermando le decisioni adottate dal Giudice Sportivo.

La tassa reclamo va incamerata.

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