COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENT

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. CANNONE ANTONIO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ R.MORANDI  AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2008, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI

Con atto del 16.4.2009, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del suo Presidente Sig. CANNONE ANTONIO per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7  del Regolamento della L.N.D.  e della Società R. MORANDI ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.  in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2008. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento.

Il Presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate.

Alla predetta data nessuno è comparso ne’ sono pervenute nei termini deduzioni a difesa.

E' altresì presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per 1 mese per il Presidente  e l'ammenda di euro 1.500  a carico della Società.

Questa Commissione, considerato il disinteresse dimostrato nella circostanza dalla Società, nella persona del suo Presidente, ritiene fondata la richiesta avanzata dal Procuratore Federale di applicazione dell’art. 32 comma 1 e 7 Regolamento della L.N.D., in quanto non avendo dimostrato in alcun modo i motivi della mancata partecipazione ad un Campionato giovanile, al quale si era obbligati, determina una alterazione nel regolare andamento dell’attività sportiva della Società e quindi il Presidente che non si attivi o che non dimostri la materiale impossibilità ad organizzare una squadra giovanile è responsabile di una cosciente inosservanza della norma federale.

Questa Commissione non può quindi non prendere atto della segnalata inadempienza della società deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra ad un campionato giovanile organizzato dal Comitato Regionale Lazio.

Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto

DELIBERA

Di comminare alla Società R. MORANDI l’ammenda di euro  1.500 e l’inibizione per giorni 30 a carico del Presidente CANNONE ANTONIO.

Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.

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