COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 116 L.N.D. del 04/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA BAGNAIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 116 L.N.D. del 04/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA BAGNAIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2010 A CARICO DEL CALCIATORE CIVILOTTI RICCARDO E FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE CALISTRI MARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 98 DEL 30.4.2009

(Gara: NUOVA BAGNAIA – CELLENO del 26.4.2009 – Campionato II Categoria)

La Società NUOVA BAGNAIA, con il presente reclamo, si è dogliate delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale ai propri calciatore CALISTRI MARCO e CIVILOTTI RICCARDO, assumendone l’eccessiva entità in rapporto agli episodi di cui essi si sono resi protagonisti e chiedendone, quindi, una riduzione.

Le doglianze della ricorrente, per quanto riguarda il CALISTRI, dalla lettura degli atti ufficiali, non possono trovare accoglimento in quanto lo stesso, avendo colpito l’arbitro con un calcio ad una gamba, causandogli forte e persistente dolore con leggera fuoriuscita di sangue, a parere di questa Commissione Disciplinare, è stato congruamente sanzionato dal primo Giudice per il grave atto di violenza.

Alla luce degli atti di gara, anche il comportamento del CIVILOTTI, si è concretizzato in successive azioni di particolare e grave intolleranza verso l’arbitro: l’aver strattonato verso il basso un polso del Direttore di gara che esibiva il cartellino giallo causandogli momentaneo, forte dolore dopo avergli posto un dito sul petto in gesto intimidatorio; l’avergli strappato i cartellini di mano gettandoli lontano ed aver successivamente finto di colpirlo con un calcio mentre l’Arbitro stesso era a terra.

Per quanto sopra, la sanzione inflitta allo stesso calciatore appare appena congrua.

Tutti gli episodi sopra descritti sono stati confermati dall’arbitro, in sede di audizione, puntualmente con dovizia di particolari.

Per quanto sopra, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo avanzato dalla Società NUOVA BAGNAIA confermando la squalifica fino al 31.1.2010 a carico del calciatore CIVILOTTI RICCARDO e fino al 31.12.2013 a carico del calciatore CALISTRI MARCO.

La tassa reclamo va incamerata.

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