COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO CALCIO ROMA&n
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA' FORTITUDO CALCIO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2012 A CARICO DEL CALCIATORE MORELLI ROBERTO E DI INIBIZIONE FINO AL 30/4/2012 A CARICO DEL DIRIGENTE LANNA FRANCESCO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 105 DEL 14/5/09
(Gara: Fortitudo Calcio Roma – Pian Due Torri del 10/5/09 - Campionato I° CAT)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito in sede di supplemento di referto l'arbitro, osserva:
A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il dirigente Lanna avrebbe aggredito l'Arbitro soltanto verbalmente, ma senza alcun contatto fisico, mentre per quanto concerne gli atti di violenza subìti dal Direttore di gara, gli stessi sarebbero stati compiuti da uno spettatore, e non già da un giocatore non identificato della Soc. Fortitudo.
Ascoltato in sede di supplemento l'Arbitro ha riferito che al termine dell'incontro, che si era svolto in maniera del tutto tranquilla, mentre abbandonava il terreno di gioco era inciampato sullo scalino del cancello di uscita ed involontariamente aveva urtato con le mani, spingendolo, il dirigente Lanna, che, male interpretando tale gesto, aveva reagito colpendolo con pugni e schiaffi sul viso. Subito dopo era intervenuto anche uno spettatore, il quale, dapprima gli aveva bloccato le braccia, in quanto egli si stava difendendo dai colpi del Lanna, e successivamente lo aveva colpito con calci e pugni. A quel punto erano intervenuti dirigenti e giocatori per separarli, ma un giocatore, a torso nudo - che non aveva potuto identificare perché privo di maglia, ma sicuramente appartenente alla Soc. Fortitudo, in quanto indossava calzettoni e pantaloncini di detta squadra - lo aveva colpito con pugni e schiaffi. L'Arbitro ha inoltre riferito che, dopo il rientro negli spogliatoi, il capitano della Fortitudo, Morelli, aveva accompagnato alcuni suoi compagni dinanzi a lui, ai fini del riconoscimento del giocatore che lo aveva colpito, ma egli non aveva riconosciuto tra essi l'autore dei gesti di violenza. L'Arbitro ha infine precisato che gli schiaffi e i pugni ricevuti gli avevano provocato degli arrossamenti sul collo, e che, avendo giudicato detti esiti poco rilevanti, non aveva ritenuto necessario recarsi al Pronto Soccorso.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, e degna di fede, risultano quindi confermati gli atti di violenza compiuti nei confronti dell'Arbitro, sia dal dirigente Lanna che dal giocatore non identificato della Soc. Fortitudo. Ribadita la gravità e la intollerabilità di tali comportamenti, devono quindi ritenersi del tutto adeguate, ed anzi appena congrue, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, ivi compresa quella comminata al capitano della Soc. Fortitudo, Morelli Roberto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del C.G.S.; sanzione che, come noto, cesserà di avere esecuzione nel momento in cui sarà, comunque, individuato l'autore dell'atto violento.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore Morelli Roberto fino al 30 aprile 2012 e l'inibizione del dirigente Lanna Francesco fino al 30 aprile 2012.
La tassa di reclamo va incamerata.