COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO  DELLA  SOCIETA’  FORTITUDO CALCIO ROMA&n

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO  DELLA  SOCIETA'  FORTITUDO CALCIO ROMA  AVVERSO  IL  PROVVEDIMENTO  DI SQUALIFICA  FINO  AL  30/4/2012  A  CARICO  DEL CALCIATORE  MORELLI ROBERTO E DI INIBIZIONE FINO AL 30/4/2012 A CARICO DEL DIRIGENTE LANNA FRANCESCO, ADOTTATO  DAL  GIUDICE  SPORTIVO  DEL  COMITATO  REGIONALE  LAZIO  CON  COMUNICATO  UFFICIALE  N.  105  DEL  14/5/09

(Gara: Fortitudo Calcio Roma – Pian Due Torri  del 10/5/09  -  Campionato I° CAT)

La Commissione Disciplinare;

visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;

udito in sede di supplemento di referto l'arbitro, osserva:

A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il dirigente Lanna avrebbe aggredito l'Arbitro soltanto verbalmente, ma senza alcun contatto fisico, mentre per quanto concerne gli atti di violenza subìti dal Direttore di gara, gli stessi sarebbero stati compiuti da uno spettatore, e non già da un giocatore non identificato della Soc. Fortitudo.

Ascoltato in sede di supplemento l'Arbitro ha riferito che al termine dell'incontro, che si era svolto in maniera del tutto tranquilla, mentre abbandonava il terreno di gioco era inciampato sullo scalino del cancello di uscita ed involontariamente aveva urtato con le mani, spingendolo, il dirigente Lanna, che, male interpretando tale gesto, aveva reagito colpendolo con pugni e schiaffi sul viso. Subito dopo era intervenuto anche uno spettatore, il quale, dapprima gli aveva bloccato le braccia, in quanto egli si stava difendendo dai colpi del Lanna, e successivamente lo aveva colpito con calci e pugni. A quel punto erano intervenuti dirigenti e giocatori per separarli, ma un giocatore, a torso nudo - che non aveva potuto identificare perché privo di maglia, ma sicuramente appartenente alla Soc. Fortitudo, in quanto indossava calzettoni e pantaloncini di detta squadra - lo aveva colpito con pugni e schiaffi. L'Arbitro ha inoltre riferito che, dopo il rientro negli spogliatoi, il capitano della Fortitudo, Morelli, aveva accompagnato alcuni suoi compagni  dinanzi a lui, ai fini del riconoscimento del giocatore che lo aveva colpito, ma egli non aveva riconosciuto tra essi l'autore dei gesti di violenza. L'Arbitro ha infine precisato che gli schiaffi e i pugni ricevuti gli avevano provocato degli arrossamenti sul collo, e che, avendo giudicato detti esiti poco rilevanti, non aveva ritenuto necessario recarsi al Pronto Soccorso.

Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, e degna di fede, risultano quindi confermati gli atti di violenza compiuti nei confronti dell'Arbitro, sia dal dirigente Lanna che dal giocatore non identificato della Soc. Fortitudo. Ribadita la gravità e la intollerabilità di tali comportamenti, devono quindi ritenersi del tutto adeguate, ed anzi appena congrue, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, ivi compresa quella comminata al capitano della Soc. Fortitudo, Morelli Roberto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del C.G.S.; sanzione che, come noto, cesserà di avere esecuzione nel momento in cui sarà, comunque, individuato l'autore dell'atto violento.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore Morelli Roberto fino al 30 aprile 2012 e l'inibizione del dirigente Lanna Francesco fino al 30 aprile 2012.

La tassa di reclamo va incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it