COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG.RA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 123 del 18/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG.RA LUCIANA PALMIERI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ VIRTUS CAPITOLINA  AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2008, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES C5 O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5

Con atto del 16.4.2009, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del suo Presidente Sig.ra LUCIANA PALMIERI per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7  del Regolamento della L.N.D.  e della Società VIRTUS CAPITOLINA ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.  in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2008. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento.

Il Presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate.

Alla predetta data si è presentato il Segretario della Società, Sig. ANTONINI WALTER, il quale  si riporta integralmente alle controdeduzioni inviate nei termini, oltre a sottolineare i problemi logistici ed organizzativi che la Società ha incontrato.  Si propone di risolvere il problema nella prossima stagione sportiva.

E' altresì presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per 1 mese per il Presidente  e l'ammenda di euro 3.000  a carico della Società.

Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa  sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra ai campionati giovanili organizzati dal Comitato Competente.

Contestualmente a ciò, si ritiene che il Presidente della Società, non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art. 32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D.,  e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società di cui trattasi .

Non può, comunque, essere omessa la circostanza che la Società ha la sede nel Comune di Roma e quindi gode della possibilità di reperire calciatori per predisporre adeguata attività giovanile.

Tanto premesso, questa Commissione, considerate le circostanze di fatto

DELIBERA

Di comminare alla Società VIRTUS CAPITOLINA l’ammenda di euro 1.500,00 e l’inibizione per giorni 15 a carico del Presidente Sig.ra LUCIANA PALMIERI.

Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it