COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. PAGNACCO (
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 83 del 21/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO dell’A.S.D. PAGNACCO (Allievi Provinciali) in merito alla inibizione comminata al proprio Massaggiatore PAGNACCO Claudio fino al 30.04.2011; nonché alle squalifiche del proprio Allenatore GATTO Federico fino al 31.12.09; e ai propri Calciatori LO BIONDO Davide per tre gare e BUDA Marco per cinque gare (in c.u. 35 del 08.04.2009 Del. Prov. Udine)
Con tempestivo reclamo, la A.S.D. PAGNACCO impugnava i provvedimenti descritti in rubrica, irrogati dal G.S.T. con le seguenti motivazioni: “SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2011 a PAGNACCO CLAUDIO perché, a fine gara, dopo che l'arbitro era stato attaccato dall'allenatore sig. Gatto Federico e dal giocatore n. 8 sig. Buda Marco, andava incontro al direttore di gara stesso dandogli una testata sulla fronte, facendolo indietreggiare ed offendendolo a più riprese; a seguito della testata il direttore di gara, temendo ulteriori attacchi alla sua incolumità, chiamava i Carabinieri e poteva allontanarsi, dal terreno di gioco, solo dopo il loro intervento ed il ritorno alla calma. SQUALIFICA FINO AL 31/12/2009 a GATTO FEDERICO Perché, a fine gara, in un primo momento protestava fortemente verso l'arbitro ed in seguito, dopo l'intervento ingiurioso e violento di altro tesserato del Pagnacco, ovvero il massaggiatore sig. Pagnacco Claudio, spingeva con entrambe le mani sul petto il direttore di gara, nel mentre il giocatore n. 8 sig. Buda Marco minacciava l'arbitro. LO BIONDO DAVIDE Per aver pesantemente ingiuriato il direttore di gara; in seguito all'esibizione del provvedimento di espulsione ha proseguito ad offendere l'arbitro. SQUALIFICA PER CINQUE GARE a BUDA MARCO Perché, al termine dell'incontro, mentre il direttore di gara si dirigeva verso gli spogliatoi, ha insultato e minacciato l'arbitro, mantenendo tale comportamento anche all'interno dello spogliatoio in concorso con l'allenatore sig. Gatto Federico ed il massaggiatore sig. Pagnacco Claudio.” La audizione richiesta dalla Società nell’ambito dell’unico articolato reclamo è stata preceduta dall’audizione del Direttore di Gara, sempre opportuna per i chiarimenti del caso in ipotesi di violenza, attivata d’ufficio dalla C.D.T. ex art. 34/5 C.G.S.. Non è stata ammessa la richiesta di audizione in contraddittorio con l’Arbitro, perché espressamente vietata dallo stesso art. 34/5 C.G.S.
L’Arbitro, minorenne, è stato assistito durante l’audizione dalla propria madre, esercente la potestà genitoriale, e dal Presidente della Sezione AIA di Udine.
All’udienza del 14.05.09 la Società si è fatta rappresentare dal proprio legale, il quale ha ampiamente descritto la posizione della ASD PAGNACCO, ed ha insistito per le integrazioni istruttorie già richieste in reclamo. La reclamante ha infatti chiesto un supplemento istruttorio mediante acquisizione del verbale dei Carabinieri, che erano accorsi a richiesta dell’Arbitro, e l’interrogatorio del “Commissario di Zona”, che in verità, altri non era se non il responsabile del Servizio Pronto AIA che, come i Carabinieri, era accorso a richiesta del medesimo Direttore di Gara solo a fatti già conclusi.
Ricordato una volta di più che la descrizione del Direttore di Gara costituisce prova privilegiata rispetto alla descrizione fatta dalle parti, e che nulla di più a tale descrizione avrebbe potuto portare la verbalizzazione dei Carabinieri né la descrizione del responsabile del servizio Pronto AIA, in quanto non presenti ai fatti, la C.D.T. non ammette le istanze istruttorie formulate dalla reclamante.
La C.D.T. ritiene infondato il reclamo per quanto attiene alle posizioni dei due calciatori.
Quanto al calciatore LO BIONDO, infatti il reclamo è infondato e la squalifica è stata ben motivata dal G.S.T.; la C.D.T. la fa propria.
Quanto al calciatore BUDA, il reclamo è altrettanto infondato, perché la sua azione di minaccia e ingiuria verso l’Arbitro è iniziata già in campo al termine dell’incontro, ed è stata reiterata in seguito, fino a vedere il giovane calciatore partecipare da esterno, non da protagonista, all’atto violento.
I fatti, come precisati dall’Arbitro avanti alla C.D.T. il 07.05.09 in sede di convocazione a supplemento del rapporto, sono sufficientemente chiari e portano ad una riduzione delle due sanzioni più gravi che il G.S.T. ha adottato senza averlo sentito.
Quanto al massaggiatore PAGNACCO Claudio, al di là della appassionata difesa svolta dalla società mediante il proprio legale, è emerso che, da persona adulta e matura quale è, egli si è posto davanti al Direttore di Gara, minorenne, senza profferire verbo, imponendo con ciò il linguaggio fisico. Lo ha affrontato faccia a faccia e colpito sulla fronte con la propria fronte cagionandogli un lieve dolore. La azione contestata al massaggiatore non rispecchia integralmente la consolidata definizione di condotta violenta, da intendersi come ogni atto intenzionalmente commesso da un tesserato in danno dell’integrità fisica di altro soggetto ed idoneo a cagionargli concreto pregiudizio; infatti la testata inferta si è presentata come idonea a cagionare un danno fisico solo astrattamente, evidenziando come l’intenzione potesse mirare invero ad una forte coercizione morale, come forma di intimidazione fisica di un adulto circondato dal sostegno del proprio ambiente nei confronti di un minorenne, ancora inesperto, solo ed indifeso. La violenza, quindi, più che fisica è stata psicologica. Ma che ci sia stata violenza non è seriamente contestabile.
Quanto all’allenatore GATTO Federico, il suo ruolo di educatore in una squadra di Allievi Provinciali stride fortemente con la condotta addebitatagli, in palese contrasto con la funzione formativa che dirigenti sportivi e tecnici ammessi nel recinto di gioco, dovrebbero esplicare verso i giovani calciatori.
Dopo l’iniziale protesta, consistita anche nella presa per il braccio dell’Arbitro, intesa come veemente quanto indebita richiesta di attenzione, ha completato la sua azione intimidatoria (più che violenta) nel contesto di una situazione che agli occhi del giovane Arbitro si è presentata come drammatica e pericolosa, come di sopraffazione della forza fisica di due adulti (che nell’occasione hanno voluto comunicare terrore non con parole ma solo con la propria espressione fisica) e di un coetaneo in un ambiente ostile.
Le condotte del massaggiatore e dell’allenatore sono gravemente condannabili, ma non costituiscono episodi di violenza nei confronti del Direttore di Gara, per cui le sanzioni vanno ridimensionate come da dispositivo.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG, così decide:
conferma le squalifiche ai due calciatori LO BIONDO Davide e BUDA Marco rispettivamente in tre e cinque giornate effettive di gara;
quanto al massaggiatore PAGNACCO Claudio, riduce l’inibizione inflittagli a tutto il 28 febbraio 2010;
quanto all’allenatore GATTO Federico, riduce la squalifica a tutto il 31.10.2009;
Dispone per la restituzione della tassa versata.