COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 04.06.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. CASTIONESE (Campio

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 04.06.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO dell’A.S.D. CASTIONESE (Campionato di II Categoria) in merito alla squalifica fino al 29.10.2009 inflitta al proprio calciatore DEL SAL Andrea (in C.U.  n° 76 del 30.04.2009).

Con tempestivo reclamo l’A.S.D. CASTIONESE impugnava il provvedimento adottato dal G.S.T. e pubblicato sul C.U. n° 76 dd. 30.04.2009 con il quale veniva comminata a DEL SAL Andrea la sanzione della squalifica fino al 29.10.2009 “per condotta violenta nei confronti dell’arbitro, in quanto all’atto dell’espulsione avvenuta al 39’ del primo tempo, strappava il fischietto dalla bocca del direttore di gara, senza causargli conseguenze lesive; perché successivamente, lanciava il fischietto, da una distanza di circa mezzo metro, verso l’arbitro stesso, non violentemente, motivo per cui quest’ultimo riusciva ad afferrarlo “al volo” in mano; il fischietto era stato lanciato in direzione del volto dell’arbitro stesso” (fatti avvenuti il 26.04.09 durante la gara Pasianese Calcio-Castionese valida per il campionato di II Categoria Gir. C).

La società reclamante, obiettando che la condotta del proprio calciatore non poteva considerarsi violenta ma solo irriguardosa nei confronti del direttore di gara verso il quale il proprio atleta aveva, seppur sbagliando, inteso protestare per una seconda ammonizione considerata ingiusta, chiedeva quindi la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato.

Esaminati gli atti nella riunione del 28.05.2009 e sentite le ragioni della Società, che aveva fatto richiesta di audizione, la C.D.T. - FVG osserva quanto segue:

Sentito a chiarimenti dal Giudice Sportivo l’arbitro ha precisato: a) che nel momento in cui gli fu tolto dalla bocca, egli non stringeva tra i denti il fischietto e che un tanto è avvenuto senza che ciò gli causasse alcuna conseguenza sul piano fisico; b) che il fischietto gli veniva poi lanciato dal Del Sal da una distanza di circa mezzo metro verso il suo volto ma “non violentemente” tanto che riusciva ad afferrarlo con la mano “al volo”.

Tanto premesso è opinione di questa CDT che nella condotta tenuta dal Del Sal, quale risulta dalla descrizione resa dal direttore di gara, non siano ravvisabili, contrariamente a quanto opinato dal G.S., i connotati della violenza per nessuno dei due momenti in cui la stessa condotta si è articolata: né allorquando il Del Sal ha tolto il fischietto dalla bocca dell’arbitro (il che è avvenuto senza l’impiego di alcuna particolare energia fisica dal momento che il fischietto era solamente appoggiato alle labbra del direttore di gara) né allorquando il Del Sal ha lanciato il fischietto verso l’arbitro (il che è avvenuto, per stessa ammissione di quest’ultimo, in modo non violento). Diversamente se cioè il fischietto fosse stato scagliato con veemenza all’indirizzo del direttore di gara con l’intento di colpirlo ben difficilmente, data la distanza ridottissima, quest’ultimo avrebbe potuto evitarlo ed afferrarlo “al volo”.

Escluso dunque che fosse intenzione del DEL SAL compiere un gesto violento verso il direttore di gara per lederne l’integrità fisica, il comportamento del calciatore della Castionese appare comunque meritevole d’essere rigorosamente sanzionato rappresentando lo stesso un inaccettabile e gravissimo atto di dileggio e di disprezzo verso il direttore di gara e l’autorità che questi ricopre.

Ai sensi dell’art.19 C.G.S., che prevede come pena minima, per la condotta ingiuriosa o irriguardosa dei calciatori nei confronti degli ufficiali di gara, quella della squalifica per due giornate di gara, sanzione equa per i fatti di cui DEL SAL Andrea si è reso responsabile e dai quali, come detto, deve escludersi l’ipotesi della violenza, appare essere quella della squalifica come da dispositivo.

P.Q.M.

La C.D.T. – FVG così decide:

- In accoglimento del reclamo della A.S.D. CASTIONESE, esclusa l’ipotesi della violenza, ridetermina la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore DEL SAL Andrea comminandola per 5 (cinque) giornate di gara nel computo delle quali dovranno tenersi in considerazione quelle sino ad oggi già eventualmente scontate.

- Dispone la restituzione della tassa versata.

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