COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 04.06.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PR
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 04.06.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S. RISANESE e del suo PRESIDENTE sig. Gianfranco TESSARO.
Con raccomandata 23 marzo 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2008/2009, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008:
· il sig. Gianfranco TESSARO, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008.
· l’A.S. RISANESE, iscritta al Campionato di 1^ CATEGORIA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.
Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 28 maggio 2009, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.
All'udienza del 28 maggio 2009, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il deferito sig. Gianfranco Tessaro per sé e in rappresentanza della Società da lui rappresentata A.S. “RISANESE”.
Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
Quanto al sig. Gianfranco TESSARO: inibizione per giorni 30 (trenta);
Quanto all’ A.S. “RISANESE”: € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda,
risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società.
Il sig. Gianfranco Tessaro, per sé e in rappresentanza della società, si richiama alla memoria scritta che deposita, facendo presente che la società dallo stesso rappresentata collabora assieme ad altre tre Società dello stesso Comune assicurando in maniera indiretta la partecipazione della propria società all’attività del settore giovanile. Per tal motivo ha chiesto l’applicazione più ridotta possibile delle sanzioni.
La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; la sanzione è comunque commisurata tenendo in considerazione la difficoltà oggettiva delle società per i motivi suindicati e l’attenzione che, comunque, la società ha destinato al settore giovanile; per cui
decide
- di inibire il Presidente Gianfranco TESSARO per giorni 20 (venti), a tutto il 24 giugno 2009
- di comminare alla società A.S. RISANESE l’ammenda di € 300,00 (trecento)