COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 04.06.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCUR

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 04.06.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. CAPORIACCO e del suo PRESIDENTE sig. Severino NARDUZZI.

Con raccomandata 17 marzo 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2008/2009, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008:

·  il sig. Severino NARDUZZI, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008.

·  l’A.S.D. CAPORIACCO, iscritta al Campionato di 1^ CATEGORIA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.

Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 28 maggio 2009, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.

All'udienza del 28 maggio 2009, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi:  la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il deferito sig. Severino NARDUZZI per sé e in rappresentanza della Società da lui presieduta ASD “CAPORIACCO”.

Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto al sig. Severino NARDUZZI: inibizione per giorni 30 (trenta);

Quanto all’ ASD “CAPORIACCO”: € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda,

risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società.

Il sig. Narduzzi, per sé e in rappresentanza della società dallo stesso presieduta, ha affermato come la concorrenza di numerose altre società vicine e più strutturate e la ridotta popolazione (500 abitanti) della località e la cronica denatalità non hanno consentito di reperire un sufficiente numero di calciatori per allestire una squadra da far partecipare all’attività giovanile come da disposizioni federali. Concludeva chiedendo l’applicazione della minima sanzione possibile.

La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; la sanzione è comunque commisurata tenendo in considerazione la difficoltà oggettiva delle società per i motivi suindicati, ma deve in ogni caso considerare la recidiva specifica in cui la Società è incappata; per cui

decide

- di inibire il Presidente Severino NARDUZZI per giorni 30 (trenta), a tutto il 4 luglio 2009

- di comminare alla società A.S.D. CAPORIACCO l’ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta)

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