COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 04.06.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del P

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 04.06.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. COSTALUNGA e del suo PRESIDENTE sig. Roberto DAPINGUENTE.

Con raccomandata 18 marzo 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2008/2009, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008:

·  il sig. Roberto DAPINGUENTE, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008.

·  l’A.S.D. COSTALUNGA, iscritta al Campionato di 1^ CATEGORIA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.

Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 28 maggio 2009, perveniva la difesa scritta entro i termini.

All'udienza del 28 maggio 2009, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi:  la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il deferito sig. Roberto DAPINGUENTE per sé e in rappresentanza della Società da lui presieduta ASD “COSTALUNGA”.

Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto al sig. Roberto DAPINGUENTE: inibizione per giorni 30 (trenta);

Quanto all’ ASD “COSTALUNGA”: € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda,

risultando provata la violazione contestata.

Il sig. Roberto Dapinguente, per sé e in rappresentanza della società dallo stesso presieduta, si è richiamato alle difese scritte fatte tempestivamente pervenire. Peraltro nel corso del dibattimento i deferiti hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini:

Quanto al sig. Roberto DAPINGUENTE: inibizione per giorni 20 (venti);

Quanto all’ ASD “COSTALUNGA”: € 300 (trecento) di ammenda,

La C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate e, visti gli artt. 23 e 24 CGS,

P.Q.M.

La C.D.T. FVG dispone:

- di inibire il Presidente Roberto DAPINGUENTE per giorni 20 (venti), a tutto il 24 giugno 2009

- di comminare alla società A.S.D. COSTALUNGA l’ammenda di € 300,00 (trecento)

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