COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 04.06.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCURATO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 04.06.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S. CANEVA e del suo PRESIDENTE sig. Renato CHIARADIA.

Con raccomandata 15 marzo 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2008/2009, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008:

·  il sig. Renato CHIARADIA, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008.

·  l’A.S. CANEVA, iscritta al Campionato di 1^ CATEGORIA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.

Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 28 maggio 2009, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.

All'udienza del 28 maggio 2009, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il deferito sig. Renato Chiaradia per sé e in rappresentanza della Società da lui presieduta AS “CANEVA”.

Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa hanno concluso come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto al sig. Renato Chiaradia: inibizione per giorni 30 (trenta);

Quanto all’AS “CANEVA”: € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda,

risultando provata la violazione contestata.

Il sig. Renato Chiaradia, per sé e in rappresentanza della società dallo stesso presieduta, ha fatto presente che è la prima volta che la sua società si trova incolpata per la mancata attività giovanile, e ciò è dovuto al coordinamento dell’attività con altre due società di comuni limitrofi assieme a cui svolge l’attività del Settore Giovanile. Ha precisato che per la prossima stagione saranno in grado di competere con una propria squadra nel campionato giovanile. Peraltro nel corso del dibattimento i deferiti hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini:

Quanto al sig. Renato CHIARADIA: inibizione per giorni 20 (venti);

Quanto all’ AS “CANEVA”: € 300 (trecento) di ammenda,

La C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate e, visti gli artt. 23 e 24 CGS,

P.Q.M.

La C.D.T. FVG decide:

- di inibire il Presidente Renato CHIARADIA per giorni 20 (venti), a tutto il 24 giugno 2009

- di comminare alla società A.S. CANEVA l’ammenda di € 300,00 (trecento)

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