COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 11.06.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D.

 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 11.06.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO dell’A.S.D. EXTRA (Giovanissimi regionali) in merito alle decisioni assunte dal G.S.T. in esito alla gara EXTRA – SACILESE del 05.05.09 (in c.u. 82 del 14.05.2009)

Con tempestivo reclamo la EXTRA impugnava le decisioni del G.S.T. afferenti rispettivamente alle ammenda inflitta alla società di € 50 “Per insulti proferiti dai propri sostenitori nei confronti dei giocatori della Soc. Sacilese Calcio, dopo l’allontanamento dell’assistente di parte della Soc. Extra (responsabilità oggettiva).”, alla inibizione fino al 12/06/2009 del Sig. PIASENTIN GERARDO “Per essere stato allontanato dal recinto di gioco perchè entrava in campo senza l’autorizzazione dell’arbitro per contestare quest’ultimo; perchè, dopo essere stato allontanato, disturbava lo svolgimento della gara con urla, motivo per cui l’arbitro era costretto ad interrompere il gioco” e della squalifica fino al 12/01/2010 a carico dell’assistente arbitro Sig. SCROSOPPI LORIS “Per condotta violenta posta in essere nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (Sacilese Calcio), in quanto, nell’espletamento delle funzioni di assistente di parte dell’arbitro, verso la fine della gara, colpiva il predetto calciatore (n. 8 della Sacilese Calcio) sulla parte superiore della testa (cuoio capelluto), con la bandierina, da una distanza di mezzo metro, senza causargli alcuna conseguenza lesiva, tanto che lo stesso riprendeva immediatamente il gioco; tale condotta, derivante forse da qualche frase irriguardosa proferita nei riguardi del Sig. Scrosoppi, ma non udita dall’arbitro, assume particolare gravità perchè, oltre ad essere riprovevole in relazione allo spirito del gioco, si pone in contrasto con la funzione educativa che dirigenti sportivi e tecnici, che vengono ammessi nel recinto di gioco, dovrebbero esplicare verso i giovani calciatori (nella circostanza della categoria Giovanissimi, in quanto nati negli anni 1994, 1995 e 1996)”.

Per il vero, indirizzava il reclamo al Giudice Sportivo di Secondo Grado per il SGS, ufficio che non esiste più da due anni. In virtù del principio di conservazione degli atti, applicabile alla fattispecie quale favor riconosciuto al reclamante per sanare questo tipo di irregolarità formale, il fascicolo è stato comunque trasmesso a questa C.D.T.

In sede di audizione avanti alla C.D.T. la società ha precisato che il reclamo interessava tutte le decisioni assunte dal G.S.T.

In particolare riguardo alla posizione del sig. Scrosoppi Loris, la società afferma che una serie di espressioni ingiuriose siano state pronunciate dai giovani calciatori della squadra avversaria all’indirizzo dell’assistente di parte, non udite dall’Arbitro, e che all’ennesima espressione, il sig. Scrosoppi (sbagliando) abbia colpito teneramente con la bandierina un ragazzo all’altezza della natica, escludendo che lo possa aver colpito in testa. Di fronte alla diversa impostazione che la società dà all’evolversi dei fatti, questa C.D.T. deve privilegiare la descrizione fattane dal Direttore di Gara ai sensi dell’art. 35/1 C.G.S. Deve, d’altro canto, considerare che l’Arbitro, in sede di supplemento, non ha ribadito la violenza del gesto. A fronte di tale versione, suffragata dalla pacifica assoluta mancanza di conseguenze lesive subite dal calciatore (nessuna nell’immediatezza, nessuna dopo la fine della gara), l’intera vicenda può essere letta sotto una luce diversa. Resta fermo e scolpito il principio ricordato dal G.S.T. in ordine alla funzione educatrice che gli adulti debbono svolgere nei confronti dei giovani, e resta conseguentemente intangibile che la condotta del tesserato va stigmatizzata e sanzionata; ma il fatto che il sig. Scrosoppi abbia “colpito” (il che presuppone che l’azione abbia raggiunto il bersaglio) con uno strumento potenzialmente contundente, quale la bandierina, un ragazzo “dalla distanza di mezzo metro”, senza procurargli lesione alcuna, deve far riflettere sul fatto che quel colpo non può essere stato inferto con caratteristiche tali da palesare intenzioni lesive. Poco importa, a questo punto, se il colpo abbia attinto il capo o la natica del giovane: non è stato un colpo violento ma azione improntata (con modalità da condannare) a far rispettare al giovane la persona adulta e l’autorità dell’ufficiale di gara (seppur di parte). Ne consegue che la sanzione può essere ridotta come da dispositivo.

Quanto alla inibizione per un periodo inferiore ad un mese al dirigente PIASENTIN, l’impugnazione è inammissibile ai sensi dell’art. 45/3 lett. b) C.G.S.; così come è inammissibile l’impugnazione della ammenda di 50 euro, in forza della norma contenuta nel medesimo articolo 45/3 lett. d) C.G.S.: “Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: … d) provvedimenti pecuniari non superiori a: € 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica”.

P.Q.M.

La C.D.T. FVG così decide:

dichiara inammissibili l’impugnazione della inibizione del dirigente Piasentin Gerardo e l’ammenda alla Società;

riduce la squalifica del sig. SCROSOPPI Loris a tutto il 31 ottobre 2009;

dispone perché la tassa reclamo non venga addebitata.

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