COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 30.06.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte

 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 30.06.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. VIGONOVO RANZANO e del suo PRESIDENTE sig. Gianpietro BERTOLINI.

Con raccomandata 20 marzo 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2008/2009, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008:

·  il sig. Gianpietro BERTOLINI, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008.

·  l’A.S.D. VIGONOVO RANZANO, iscritta al Campionato di PROMOZIONE, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.

Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 26 giugno 2009, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.

All'udienza del 26 giugno 2009, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il deferito sig. Gianpietro BERTOLINI per sé e in rappresentanza della Società da lui presieduta ASD “VIGONOVO RANZANO” assieme al Vicepresidente della stessa sig. Giovanni Cimolai.

Dato luogo alla discussione, il sig. Gianpietro BERTOLINI, per sé e in rappresentanza della società dallo stesso presieduta, illustrava i motivi che non hanno consentito la partecipazione della propria società all’attività del settore giovanile, sottolineando che le grandi società limitrofe soffocano le aspirazioni della sua società, assieme all’impossibilità oggettiva di tesserare un sufficiente numero di calciatori. Ferma restando la volontà di provvedere quanto prima, compatibilmente con la situazione descritta, ad adempiere agli obblighi federali.

Le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto al sig. Gianpietro BERTOLINI: inibizione per giorni 40 (quaranta);

Quanto all’ ASD “VIGONOVO RANZANO”: € 2.000,00 (duemila) di ammenda

risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società.

I deferiti hanno chiesto l’applicazione più ridotta possibile delle sanzioni.

La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; la sanzione è comunque commisurata tenendo in considerazione la difficoltà oggettiva delle società per i motivi suindicati, ma deve in ogni caso considerare la recidiva specifica in cui la Società è incappata; per cui

decide

- di inibire il Presidente Gianpietro BERTOLINI per giorni 40 (quaranta), a tutto il 9 agosto 2009

- di comminare alla società A.S.D. VIGONOVO RANZANO l’ammenda di € 2.000,00 (duemila)

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