COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 30.06.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del P

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 30.06.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO della S.S. SANGIORGINA e del suo PRESIDENTE sig. Michele VENTURINI.

Con raccomandata 18 marzo 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2008/2009, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008:

·  il sig. Michele VENTURINI, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008.

·  la S.S. SANGIORGINA, iscritta al Campionato di Promozione, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.

Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 26 giugno 2009, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini..

All'udienza del 26 giugno 2009, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il deferito sig. Michele VENTURINI per sé e in rappresentanza della Società da lui presieduta S.S. SANGIORGINA e il direttore sportivo della stessa Ernesto Milan.

Dato luogo alla discussione, il sig. Michele VENTURINI, per sé e in rappresentanza della società dallo stesso presieduta, illustrava i motivi che non hanno consentito la partecipazione della propria società all’attività del settore giovanile, sottolineando che si tratta della prima volta che la società si trova in una situazione del genere. Le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto al sig. Michele VENTURINI: inibizione per giorni 40 (quaranta);

Quanto alla S.S. SANGIORGINA: € 2.000,00 (duemila) di ammenda,

risultando provata la violazione contestata. Peraltro, non essendo la società incorsa in recidiva, nel corso del dibattimento i deferiti hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale ai sensi dell’art. 23 CGS, la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini:

Quanto al sig. Michele VENTURINI: inibizione per giorni 25 (venticinque);

Quanto alla S.S. SANGIORGINA: € 1.333,00 (milletrecentotrentatre) di ammenda

La C.D.T. ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate e, visti gli artt. 23 e 24 CGS,

P.Q.M.

La C.D.T. FVG dispone:

- di inibire il Presidente Michele VENTURINI per giorni 25 (venticinque), a tutto il 25 luglio 2009;

- di comminare alla società S.S. SANGIORGINA l’ammenda di € 1.333,00 (milletrecentotrentatre)

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