COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD LARIOINTELVI Camp.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 42 del 07/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD LARIOINTELVI Camp. 1^ Cat. Gir. B

Gara Lariointelvi/Groane del 15/04/2009

La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla Soc. ASD LARIOINTELVI; rilevato che, come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul CU n.100/A della FIGC. del 27/02/2009, trascritto sul CU n.34 del 12/03/2009 del CRL, i reclami alla Commissione Disciplinare a norma della disposizione pubblicata sul CU n.34 del 12.03.2009, devono pervenire o essere depositati presso la Sede del CRL  entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 28/04/2009 e che il provvedimento disciplinare impugnato è stato pubblicato sul CU n.40 del CRL datato 23/04/2009;

Tanto premesso e ritenuto

DICHIARA

INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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