COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC SOLBIATESE ARNO CALCIO C
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 07/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC SOLBIATESE ARNO CALCIO Camp. All. Prov. Gir. A
Gara Bosto/Solbiatese del 15/04/2009
C.U. n.33 della delegazione di VARESE datato 23/042009
La società SOLBIATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore sig. Emiliano PALAZZI sino al 31/12/2009, lamentando che al termine della gara l’allenatore avrebbe espresso il proprio disappunto al direttore di gara su alcune decisioni, in modo sicuramente sopra le righe, senza tuttavia usare frasi offensive e senza che si verificasse alcun contatto fisico.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: le considerazioni formulate dalla reclamante costituiscono mere allegazioni di parte, sfornite di alcun valore probatorio.
Infatti, ai sensi del CGS il referto dell’arbitro costituisce fonte privilegiata di prova. Ne discende che la condotta del PALAZZI che al termine della gara spintonava ripetutamente l’arbitro con il corpo senza intenzione di provocare conseguenze fisiche, deve essere sanzionata anche se con minor rigore rispetto alla decisione del GS.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica dell’allenatore sig. Emiliano PALAZZI a tutto il 30/09/2009, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.